Donazione tra parenti non esclude la lottizzazione abusiva cartolare (TAR Sicilia n. 3283 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di lottizzazione abusiva, l’esimente di cui all’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 — che richiama le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta, i testamenti e gli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù — non preclude in assoluto la configurabilità della lottizzazione cartolare. Il frazionamento realizzato mediante tali atti è privo della rilevanza probatoria diretta che il primo comma attribuisce alla generalità degli atti di trasferimento, ma può confluire in un quadro indiziario più ampio ove gli elementi raccolti, globalmente considerati, siano dotati di inferenza probatoria. Ne consegue che il trasferimento a titolo di donazione tra parenti in linea retta non determina un acquisto “sanato” in capo ai beneficiari. L’illecito, di natura permanente, è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a chi sia divenuto titolare dei terreni abusivamente lottizzati. Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende di regola superflua la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari in forza di atto di donazione di un terreno agricolo riportato in catasto a due particelle e ricadente in zona agricola secondo il piano regolatore, impugnavano l’ordinanza con cui il funzionario del settore competente del Comune aveva disposto, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, la sospensione di qualsiasi attività, il divieto di disporre dei suoli e la trascrizione dell’ordinanza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. I ricorrenti deducevano la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la falsa applicazione dell’art. 30, commi settimo, ottavo, nono e decimo, sostenendo che l’operazione di frazionamento e trasferimento donativo rientrasse nell’esimente prevista per le donazioni tra parenti in linea retta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, nel quale è confluita la precedente disposizione dell’art. 18 della legge n. 47/1985, distinguendo la lottizzazione materiale — avvio non autorizzato di opere di trasformazione urbanistica, da valutare in termini di aggravio del carico insediativo e di pregiudizio per la potestà programmatoria — dalla lottizzazione cartolare, integrata dal frazionamento e dalla vendita di lotti che, per dimensioni, numero, ubicazione ed elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione edificatoria.
Ai fini dell’accertamento, la sentenza richiama gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza: simultaneità degli atti di frazionamento e di vendita; caratteristiche dei lotti; superficie ridotta e incompatibile con una razionale utilizzazione agricola; mancanza in capo agli acquirenti della qualifica di imprenditori agricoli o coltivatori diretti; previsione di opere di urbanizzazione. Viene richiamata anche la lottizzazione mista, caratterizzata dalla compresenza di attività negoziali e materiali.
Il passaggio centrale riguarda l’esimente invocata. Secondo il Collegio, canoni di logicità e coerenza sistematica impongono di interpretare il comma 10 nel senso che il frazionamento compiuto mediante gli atti ivi indicati è privo solo della rilevanza probatoria “diretta” riconosciuta agli altri atti di trasferimento; ciò non esclude che gli stessi atti, pur dotati di valenza dimostrativa minore in ragione della loro equivocità, possano confluire in un quadro indiziario unitariamente valutato. Il legislatore ha ritenuto che la causa familiare di tali atti li ponga generalmente al riparo dall’intento speculativo, senza però consentire in via assoluta la realizzazione della fattispecie lottizzatoria attraverso una sequela di atti surrettiziamente illeciti.
Su queste basi, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione abbia fornito significativi elementi di prova dell’intento edificatorio: il processo cartolare di frazionamento avvenuto in diversi momenti, con particelle già acquisite al patrimonio comunale; il processo materiale di lottizzazione, emergente dal confronto cartografico e dai procedimenti di repressione dell’abusivismo, con ordinanza di demolizione relativa a una delle particelle; le dimensioni ridotte dei lotti, inidonee a un razionale sfruttamento agricolo. Il titolo dei ricorrenti deriva comunque dai precedenti atti di frazionamento e di vendita nei riguardi della loro dante causa.
Il Collegio esclude quindi che la donazione tra parenti in linea retta determini un acquisto “sanato”, ribadisce la natura permanente dell’illecito e la sua trasferibilità propter rem, e ritiene superflua la comunicazione di avvio del procedimento stante il carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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