Doppia conforme e testimonianza della persona offesa: no ai riscontri (Cass. pen. Sez. III n. 35279 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, con la conseguenza che il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze. La testimonianza della persona offesa costituisce piena prova del fatto e non necessita di riscontri esterni: non trovano applicazione i criteri dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riservati alle dichiarazioni del coimputato e delle persone imputate in procedimento connesso. La deposizione della vittima è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., e l’accertamento della sua credibilità non può muovere dall’ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, salvo specifici e riconoscibili elementi. In sede di legittimità è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, nonché il tema del travisamento della prova, salvo che il giudice abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., confermando nel resto l’affermazione di responsabilità del ricorrente, riconosciuto colpevole di un toccamento improvviso ai danni di una giovane donna incontrata nell’ambito di una selezione per aspiranti modelle.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa; valutazione dei messaggi scambiati con altra partecipante alla selezione e delle testimonianze de relato; omessa risposta sul collaboratore dell’imputato presente in agenzia; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’abuso di autorità quale modalità della condotta. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità per difetto di specificità estrinseca.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che ci si trova di fronte a una doppia conforme di merito. Il secondo giudice ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, prendendo atto delle censure dell’appellante e giungendo alla medesima conclusione. In tale ipotesi, secondo l’insegnamento consolidato richiamato, le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti di entrambe le sentenze. Obbligo, nel caso di specie, non assolto.

A ciò si aggiungono i limiti propri del giudizio di legittimità: è estraneo alla Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, né può utilmente evocarsi il tema del travisamento della prova, a meno che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale.

Il primo e il secondo motivo sono quindi dichiarati generici per aspecificità estrinseca, perché non si rapportano al percorso motivazionale dei giudici di merito e sollecitano una non consentita diversa lettura del compendio probatorio. Nel merito, la Corte ribadisce che la testimonianza della persona offesa non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, non applicandosi i criteri dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riservati alle dichiarazioni del coimputato o di persone imputate in procedimento connesso. La dichiarazione della vittima è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità, di normalità e di responsabilità. Il percorso valutativo non può muovere dall’assunto che il testimone riferisca il falso, salvo specifici e riconoscibili elementi, nella specie insussistenti.

Quanto al secondo motivo, i messaggi e le dichiarazioni de relato dei familiari, per la natura tempestiva, costante ed inequivoca, hanno valore di significativo riscontro al narrato della vittima. La Corte precisa che i riscontri non devono costituire prova autonoma del fatto né investire ciascun elemento costitutivo della fattispecie: è sufficiente che consistano in elementi esterni, certi e obiettivi, idonei a corroborare complessivamente l’attendibilità della fonte.

Il terzo motivo è dichiarato generico per aspecificità estrinseca ed intrinseca: il giudice di merito non è tenuto ad analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento, potendosi considerare implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la decisione. Il quarto motivo è eccentrico rispetto al fatto ritenuto: a fronte della contestazione alternativa di condotta commessa con violenza ovvero con abuso dell’autorità, i giudici di merito hanno individuato la violenza nella natura repentina del gesto invasivo della libertà sessuale. La Corte ricorda che la contestazione di imputazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio è legittima, ponendo l’imputato nella condizione di conoscere le linee direttrici del dibattito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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