Forza maggiore e prova suppletiva nel concorso per il sostegno (TAR Sicilia n. 1445 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di contestualità delle prove concorsuali, corollario della par condicio tra i candidati, non è assoluto. Esso cede di fronte al principio di proporzionalità quando l’assenza del candidato sia stata determinata da un factum principis che ne abbia reso oggettivamente impossibile la partecipazione. Ove l’amministrazione abbia già calendarizzato una sessione suppletiva per altri candidati, l’ammissione degli assenti per forza maggiore a quella stessa sessione non viola la parità di trattamento, ma la ripristina. La clausola del bando che considera rinunciatari gli assenti per qualsiasi motivo va interpretata e applicata in modo costituzionalmente e funzionalmente orientato, sicché l’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura resta cedevole dinanzi a situazioni di eccezionale e imprevedibile impedimento.

Il Fatto

Quattro candidati alla scuola di specializzazione sul sostegno dell’Università “Kore” di Enna, VIII ciclo, erano stati ammessi alla seconda prova scritta, fissata per il 25 luglio 2023. Non vi presero parte: lungo il tragitto da Palermo a Enna l’autostrada A19 fu chiusa al transito dalle autorità, per ragioni di sicurezza, dalle 12:40 alle 16:00 circa, a causa di un vasto incendio divampato in una giornata di eccezionale ondata di calore.

L’Ateneo li qualificò rinunciatari, in applicazione dell’art. 8, comma 10, del bando, e li escluse dalla prova orale. I candidati impugnarono la graduatoria e gli atti conseguenti, chiedendo di essere ammessi alla prova suppletiva già fissata per il 26 settembre 2023. Ottenuta l’ammissione con riserva in via cautelare, superarono le prove e si immatricolarono in sovrannumero; con motivi aggiunti impugnarono poi la graduatoria definitiva del 6 ottobre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse al ricorso. L’ammissione con riserva e la conseguente immatricolazione in sovrannumero non fanno venir meno l’interesse a una pronuncia di merito, poiché quel provvedimento è cautelare e subordinato alla verifica della fondatezza delle ragioni del ricorrente. Il principio del consolidamento, invocato dai ricorrenti, è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, che deroga alla strumentalità e interinalità della tutela cautelare.

Nel merito, il TAR riconosce che l’operato dell’Ateneo è formalmente coerente con la lex specialis e con il principio di contestualità delle prove, presidio di imparzialità, anonimato nella correzione e tempestività della procedura. Richiama sul punto un orientamento pretorio consolidato in materia concorsuale.

Tale impostazione, tuttavia, va calata nella specificità del caso. L’Università aveva già calendarizzato una prova suppletiva per il 26 settembre 2023, in attuazione di ordinanze della stessa Sezione relative alla medesima procedura. L’ammissione dei ricorrenti a quella sessione non avrebbe imposto alcuna ulteriore calendarizzazione, né avrebbe compromesso esigenze di imparzialità già incise da altri fattori non imputabili ai candidati.

Il principio di proporzionalità, quale manifestazione del canone di ragionevolezza che informa l’agire amministrativo, impone una valutazione idonea, necessaria e bilanciata delle posizioni coinvolte. Esso rende cedevole l’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura dinanzi a un impedimento oggettivo e imprevedibile, qual è la chiusura dell’autostrada disposta per tutelare la pubblica incolumità.

Ne consegue che consentire l’accesso alla prova suppletiva non viola la par condicio, ma ripristina l’eguaglianza tra i partecipanti la cui sfera giuridica sia stata incisa da eventi casuali. Il Collegio aderisce all’orientamento che, in casi eccezionali, ammette deroghe al principio di unicità della prova. Accoglie quindi il ricorso introduttivo e, per illegittimità derivata, i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e ordinando la riformulazione della graduatoria con l’inserimento dei ricorrenti nelle posizioni corrispondenti ai punteggi conseguiti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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