DASPO sportivo a misura massima senza motivazione sulla durata (TAR Lombardia n. 281 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore dispone il divieto di accesso agli impianti sportivi costituisce misura di prevenzione fondata su un sommario accertamento dei fatti e non richiede la commissione di un reato, essendo sufficiente una condotta che integri fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico secondo la logica del più probabile che non. Il potere è connotato da ampia discrezionalità, ma la sua estrinsecazione deve essere motivata. In particolare, ove l’autorità applichi la durata edittale massima, è tenuta a esplicitare le ragioni della modulazione temporale, non potendosi desumere la proporzionalità della scelta dal solo richiamo alla gravità della condotta o dall’assenza di precedenti specifici. L’omessa motivazione sul quantum determina l’annullamento parziale del decreto, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi entro un termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Brescia, il 22.07.2023, gli ha imposto il divieto di accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale per la durata di cinque anni, in occasione degli incontri di calcio, basket, pallavolo, rugby e pallanuoto, con estensione ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi.
Il provvedimento si fonda sugli eventi occorsi il 1° giugno 2023 presso lo stadio cittadino, in occasione dell’incontro tra la squadra locale e il Cosenza Calcio: il ricorrente, unitamente a un gruppo di ultras, avrebbe varcato indebitamente il cancello di accesso al parcheggio riservato alla Tribuna Vip, al fine di raggiungere il settore dei tifosi ospiti. Il ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, genericità e indeterminatezza del divieto quanto ai luoghi e alle manifestazioni, nonché difetto di motivazione sulla durata massima applicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima censura. Il DASPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e prescinde dalla commissione di un fatto penalmente rilevante, richiedendo solo un sommario accertamento dei fatti contenuti nella denuncia; il potere del Questore implica un equo bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di accesso agli stadi, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 10986 del 15.12.2022 e dalla Sez. III n. 8381 del 29.9.2022. Le riprese video documentano che il ricorrente ha varcato il cancello unitamente a un nutrito gruppo, avvalendosi della forza intimidatoria dello stesso: la condotta integra l’ipotesi dell’art. 6 bis, comma 2, legge n. 401/1989 e non è giustificabile con la mera curiosità, potendo questa essere soddisfatta dall’esterno della barriera.
Anche la seconda doglianza è infondata. Il decreto individua le aree interdette anche in modo dettagliato, elencando le vie circostanti lo stadio e la fascia temporale da tre ore prima a tre ore dopo la manifestazione. Quanto ai luoghi di sosta, transito e trasporto, non è esigibile un onere di elencazione specifica riferita a tutti i possibili contesti nazionali ed europei, oggettivamente impossibile da soddisfare; la prescrizione, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, è rispettabile senza particolari difficoltà, come già ritenuto da TAR Brescia, Sez. I, n. 984 del 9.12.2024.
Coglie invece nel segno il terzo motivo. Il provvedimento non motiva la ragione dell’applicazione del divieto temporale massimo, pari a cinque anni, pur in assenza di precedenti DASPO e in rapporto alla specifica condotta posta in essere. Il decreto è pertanto annullato in parte qua: l’amministrazione dovrà rideterminarsi sulla durata entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, esplicitando le ragioni sottese alla modulazione temporale della misura.
Le spese sono compensate stante la parziale soccombenza. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.