Atto meramente confermativo e demanialità desunta dalle risultanze catastali (Cons. Stato n. 7128 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risposta negativa dell’amministrazione a un’istanza di annullamento in autotutela costituisce atto meramente confermativo, privo di autonoma impugnabilità, quando si limita a ribadire la determinazione precedente senza una nuova ponderazione degli interessi e dei fatti; solo il provvedimento di conferma in senso proprio, esito di un procedimento di secondo grado, riapre i termini. La natura demaniale marittima di un’area può essere desunta dalle risultanze catastali e dal sistema informativo del demanio, che documentano l’espletamento della delimitazione; il privato che la contesti deve assolvere l’onere tipico dell’azione di rivendica. Le risultanze catastali costituiscono idoneo supporto istruttorio per accertare l’occupazione illegittima di beni demaniali e rendono superflua la delimitazione ex art. 32 cod. nav. in assenza di obiettiva incertezza. La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire in forma tacita, ma richiede il decreto ministeriale costitutivo previsto dall’art. 35 cod. nav.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un insediamento turistico composto da due particelle contigue, una privata e una intestata al demanio pubblico dello Stato, ramo marina. Con ordinanza ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 il Comune le ha ingiunto la demolizione di un manufatto prefabbricato realizzato, secondo gli accertamenti, sulla particella demaniale; con successiva ordinanza ex art. 54 cod. nav. ha disposto lo sgombero e la rimessione in pristino dell’area demaniale marittima asseritamente occupata.

La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Calabria, che ha respinto il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. Propone appello, deducendo l’incertezza sui confini e la necessità del procedimento di delimitazione, il difetto di partecipazione e l’insussistenza di una nuova costruzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina in via preliminare l’eccezione di tardività riproposta dal Comune. La diffida di demolizione è stata notificata il 27 aprile 2024, con termine decadenziale spirato il 26 giugno 2024, mentre il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2024. Il TAR aveva qualificato la risposta all’istanza in autotutela come conferma propria, autonomamente impugnabile, con riapertura dei termini: la Corte ritiene l’interpretazione errata.

La distinzione decisiva è tra atto meramente confermativo, che nega validità di riapertura del procedimento concluso, e provvedimento di conferma, che dà risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione. Nel caso concreto la risposta contiene una mera reiterazione delle ragioni del diniego, senza nuova valutazione dell’interesse pubblico. L’istanza di autotutela non rimette in termini il ricorrente. L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione è pertanto irricevibile; resta tempestiva quella avverso l’ordinanza di sgombero, notificata il 6 giugno 2024 e impugnata entro la sospensione feriale.

Nel merito, la Corte conferma la legittimità dell’esercizio dei poteri ex art. 54 cod. nav., fondati su un accertamento certo della demanialità: la particella è intestata al demanio pubblico dello Stato, ramo marina, e ricompresa nella perimetrazione del sistema informativo del demanio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 n. 12606 del 2000, n. 36179 del 2003, n. 18691 del 2016), il Collegio afferma che l’indicazione catastale dimostra l’espletamento della delimitazione ex artt. 32 cod. nav. e 58 regolamento, non contestabile in assenza di alterazioni dello stato dei luoghi.

Il verbale del 1982 richiamato dall’appellante è atto meramente ricognitivo di un’operazione materiale, inidoneo a costituire sdemanializzazione o concessione. Per il demanio marittimo la sdemanializzazione tacita è esclusa: serve il decreto ministeriale costitutivo ex art. 35 cod. nav. (Cass. Sez. 6-2 ord. n. 26655 del 2019; Cass. Sez. 3 n. 17424 del 2016). La prova della proprietà privata richiedeva il rigoroso assolvimento dell’onere della rivendica, nella specie mancante; la domanda di concessione demaniale del 2013 è sintomo del riconoscimento della natura pubblica. Né era necessaria la delimitazione, poiché il procedimento presuppone un’obiettiva incertezza sui confini che l’appellante non ha documentato (Cons. Stato Sez. VI n. 5567 del 2006; C.G.A. n. 538 del 2010).

Quanto al secondo motivo, il procedimento ha rispettato gli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990: le osservazioni sono state esaminate e l’obbligo motivazionale non impone confutazione analitica di ogni deduzione. La mancata partecipazione ai sopralluoghi non vizia, avendo carattere ricognitivo. La verificazione tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il terzo motivo, sul manufatto amovibile, è inammissibile per l’irricevibilità dell’impugnazione sull’ordinanza di demolizione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *