Notifica del titolo esecutivo e termine dilatorio quali condizioni di ammissibilità dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 635 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo la notificazione del titolo giudiziale esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso del termine di centoventi giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso. Il ricorso proposto prima dell’esaurimento del termine dilatorio è pertanto inammissibile. La questione di inammissibilità rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. può essere posta a fondamento della decisione quando sia stata indicata in udienza e risulti dal verbale, non essendo richiesto l’avviso con ordinanza e termine per dedurre ove la parte non si sia presentata. Il deposito di documenti oltre il termine perentorio è ammesso solo nei casi di cui all’art. 54, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 1179/2023, pubblicata il 24/03/2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori.
Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Il Collegio dà avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. di possibili profili di inammissibilità per omessa dimostrazione della notifica della sentenza nelle forme dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 è presente la sola difesa erariale e la causa viene posta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la documentazione depositata dalla ricorrente il 29.1.2025, perché tardiva. I termini di deposito, pari a venti giorni liberi prima dell’udienza per effetto del regime di dimidiazione dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., sono perentori. Il deposito tardivo è ammesso solo in via eccezionale ove ricorrano i presupposti dell’art. 54, comma 1, cod. proc. amm., cioè la difficoltà di produzione nel termine, evenienza esclusa nel caso concreto.
Il Collegio affronta poi la questione rilevata d’ufficio. Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. richiede solo l’indicazione in udienza e l’annotazione a verbale; l’avviso con ordinanza e termine per dedurre è previsto per la diversa ipotesi di questione rilevata dopo il passaggio in decisione. Sotto il profilo sistematico, l’avviso serve a evitare la sorpresa processuale, ma tale esigenza non opera quando la parte non si presenta all’udienza e accetta il rischio di un rilievo in sua assenza, come affermato da TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3641 del 2024, che richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 10348 del 2022.
Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il termine di centoventi giorni riconosciuto alle amministrazioni per adempiere assume rilievo anche nel giudizio di ottemperanza, che non può essere attivato prima del suo esaurimento (così TAR Liguria, sez. II, n. 24 del 2025). Notificazione del titolo e decorso del termine costituiscono dunque condizioni di ammissibilità.
Nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato di aver notificato la sentenza nelle forme della norma richiamata. Anche considerando la documentazione tardiva, la ricevuta di consegna della PEC trasmessa all’amministrazione è depositata in formato .pdf, sicché non è possibile evincere il contenuto effettivo della trasmissione telematica. In difetto della prova del decorso del termine dilatorio, il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per l’esito in rito.
Nota della Redazione
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