Doppia conformità e opere in zona agricola non funzionali all’agricoltura (TAR Puglia n. 1215 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. Tale verifica costituisce principio fondamentale del governo del territorio e, in sua assenza, il diniego è atto vincolato, non annullabile per vizi formali ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Nelle zone agricole E2 lo strumento urbanistico comunale richiede che le opere siano poste a servizio dell’agricoltura: requisito che deve sussistere già al momento dell’esecuzione e non può essere ricostruito a posteriori tramite la domanda di sanatoria. L’eventuale divieto di demolizione di un manufatto non ne implica la sanabilità, trattandosi di profili distinti.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un terreno in zona agricola E2 del Comune di Francavilla Fontana, sul quale insiste un fabbricato con pertinenze, già interessato da un permesso di costruire rilasciato nel 2013 ai sensi della l.r. n. 14/2009. Su quel compendio il ricorrente ha realizzato ulteriori opere in difformità dal progetto assentito: chiusura di una veranda, un fabbricato con quattro bilocali, un locale tecnico per pompe, una cappella votiva, locali di deposito con forno, una piscina interrata e un gazebo.

Nel marzo 2019 il ricorrente ha chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, prospettando la rimozione di alcune opere e la trasformazione delle altre per renderle funzionali a un’azienda agricola con cui era in corso di definizione un contratto di affitto. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e, dopo le osservazioni del ricorrente, ha respinto l’istanza con provvedimento del 10 maggio 2019, rilevando tra l’altro il difetto della doppia conformità. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le prime due censure, che contestano il diniego nella parte in cui si fonda sull’assenza di doppia conformità, e le ritiene infondate. Il richiamo è all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che impone la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia a quello della domanda, letto alla luce della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 8687 del 2024, che richiama Cons. Stato n. 43 del 2021).

Da tale natura consegue che, in assenza del requisito, il diniego è atto vincolato e non è annullabile per mere carenze formali in forza dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 (sul punto Cons. Stato n. 9954 del 2024). Il TAR precisa però anche il versante sostanziale, verificando le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione, vigenti all’epoca dei manufatti.

Le NTA, per la zona E2, ammettono costruzioni al servizio dell’agricoltura ed eccezionalmente attrezzature con destinazioni socio-culturali, purché ne sia dimostrata l’utilità per la collettività. Il Collegio rileva che le opere non rientrano in tali tipologie. La richiesta di sanatoria, osserva, è stata presentata nel 2019 proprio in occasione del contratto di affitto con l’azienda agricola, e la stessa istanza conteneva domande di trasformazione dei manufatti per adeguarli all’uso agricolo. Manca la prova che la funzionalizzazione agricola esistesse già al momento della realizzazione: anzi, la descrizione tecnica e le modifiche richieste dimostrano il contrario. Irrilevante il richiamo ai precedenti titoli edilizi, trattandosi di opere ultronee e da valutare autonomamente.

Quanto alla cappella votiva, le NTA la consentirebbero solo se finalizzata all’interesse della collettività: nel caso concreto si tratta di manufatto in area privata e non accessibile al pubblico. Il richiamo al divieto di demolizione ex art. 10 l. n. 910/1929 è poi inconferente, perché qui non si discute di demolizione ma di sanatoria, e il d.P.R. n. 380/2001 prevede comunque sanzioni alternative.

Accertata la legittimità del diniego sul punto dirimente, il TAR dichiara assorbite le ulteriori censure, stante la natura plurimotivata del provvedimento (Cons. Stato n. 7340 del 2024). Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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