Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 9990 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellante e non contestata dalle controparti, determina l’improcedibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale, divenute sopravvenute rispetto alla proposizione del gravame. Il giudice amministrativo non entra nel merito dei motivi quando l’interesse alla pronuncia è venuto meno. Ove le parti non si oppongano, la compensazione integrale delle spese di lite risponde a giustificati motivi. L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse presuppone una dichiarazione di parte, non una valutazione officiosa del giudice.
Il Fatto
Una società titolare di infrastrutture per la telefonia mobile aveva presentato istanza per la realizzazione di una stazione radio base in un Comune campano. L’amministrazione comunale aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, sul presupposto del silenzio assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990.
Il Servizio Tecnico comunale aveva poi diffidato la società dal proseguire i lavori, rilevando difformità tra il titolo e l’opera in corso, nonché la mancanza dell’autorizzazione sismica. Seguivano l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di revoca/annullamento in autotutela dell’autorizzazione e del silenzio significativo, fondati sulla mancata VINCA e sull’impatto dello scavo di fondazione. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello; nelle more ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva che l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda su una valutazione di natura esclusivamente processuale: il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude l’esame del merito dei motivi di gravame.
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dalla parte appellante nella nota del 6 novembre 2024, alle quali ha aderito l’amministrazione comunale. La sopravvenienza è dunque documentata e non contestata, e su di essa si radica la declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione. La decisione valorizza la non opposizione delle altre parti costituite, che rende la compensazione coerente con l’assetto processuale venutosi a determinare.
Il percorso argomentativo resta volutamente essenziale: la Corte non esamina le censure relative al potere di autotutela esercitato dal Comune, né le questioni sulla VINCA o sulla qualificazione dello scavo. La sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni altra doglianza e definisce il giudizio sul piano dell’improcedibilità.
La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e chiude il grado di appello senza pronuncia sul merito.
Nota della Redazione
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