Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità coniugale (TAR Sicilia n. 1688 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione prognostica di elementi di fatto che possono anche essere privi di rilevanza penale. L’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi, senza che occorra dimostrare un concreto abuso già verificatosi. Il giudizio richiesto non è di pericolosità sociale, ma di affidabilità e di assenza del rischio di abusi, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che richiede un attendibile grado di verosimiglianza e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Sono pertanto apprezzabili, quali indici di un possibile abuso, fatti o episodi anche penalmente irrilevanti, purché l’apprezzamento non sia irragionevole e sia motivato in modo congruo. La sussistenza di un’attuale ed elevata conflittualità coniugale, con la concreta possibilità che sfoci in ulteriori aggressioni alla persona, costituisce ragione sufficiente a legittimare il divieto.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Capo dei carabinieri, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, deducendo il pregiudizio professionale derivante dal provvedimento in ragione del servizio prestato.
A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto un decreto di ammonimento emesso a seguito di denuncia presentata dal coniuge per il reato di cui all’art. 572 c.p. Il ricorrente ha censurato la carenza di motivazione e di istruttoria, richiamando la valutazione del giudice penale sull’occasionalità dell’episodio, l’allontanamento dalla casa coniugale, un certificato medico, il mancato uso delle armi negli episodi denunciati e l’esito positivo di un percorso riabilitativo. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del provvedimento: il divieto non persegue finalità punitive, ma risponde a esigenze di incolumità pubblica e si basa su una valutazione prognostica che può riguardare fatti privi di rilevanza penale. Non è necessario accertare un concreto abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati.
La discrezionalità riconosciuta dall’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 consente all’Autorità di tener conto della mera possibilità di comportamenti inappropriati, poiché non si tratta di verificare ex post un nesso causale tra un evento già accaduto e una condotta antecedente, ma di prevedere i futuri comportamenti del soggetto. L’inaffidabilità all’uso delle armi legittima quindi misure inibitorie di valenza cautelare, senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso.
Il giudizio richiesto non è di pericolosità sociale, ma di affidabilità: esso può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano non ascrivibili a buona condotta. La disponibilità delle armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto, operante solo verso persone riguardo alle quali esista piena sicurezza circa il buon uso delle stesse.
Il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, tale da far ritenere più probabile che non il pericolo. Trattandosi di valutazione discrezionale, l’Autorità può apprezzare fatti anche penalmente irrilevanti, purché l’apprezzamento sia ragionevole e la motivazione congrua.
Nel caso concreto, a prescindere dalle valutazioni del giudice penale, è incontestata l’esistenza di un’attuale ed elevata conflittualità coniugale, la cui concreta possibilità di sfociare in ulteriori aggressioni costituisce ragione sufficiente a legittimare il divieto. Il bilanciamento operato dall’Amministrazione tra le esigenze del ricorrente, la cui posizione lavorativa non è irrimediabilmente compromessa, e la sicurezza pubblica è ragionevole. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.