Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e limiti dell’antistatario (TAR Puglia n. 1450 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato. Esula dall’ambito dell’ottemperanza la cognizione di domande ulteriori comunque correlate al giudicato. Ne consegue che la richiesta di interessi legali non contemplati da specifica statuizione della sentenza da eseguire è inammissibile, non potendo il giudice dell’ottemperanza integrare il contenuto del titolo. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari.

Il Fatto

Un avvocato, procuratore di alcuni attori e dichiaratosi antistatario, ottiene dal Tribunale Civile di Lecce la condanna del Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 16.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP. La sentenza è pubblicata il 13 ottobre 2022 e notificata al Ministero, munita di formula esecutiva, l’11 dicembre 2023.

Non ottenuto il pagamento, il legale propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e il pagamento di un importo complessivo netto di euro 19.665,92, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo pagamento. Il Ministero si costituisce e rappresenta di aver richiesto al legale la documentazione necessaria per procedere al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudizio resta però limitato alla stretta esecuzione del giudicato: non vi rientra la cognizione di alcuna altra domanda correlata al giudicato stesso. L’ottemperanza è inoltre esperibile a prescindere dalle disposizioni sull’esecuzione civile, data la diversità ontologica delle due azioni, e l’esecuzione dell’ordine giudiziale è dovere d’ufficio della pubblica amministrazione.

Sul piano del rito, il TAR rileva la regolarità del ricorso: risultano osservati il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo la sentenza dell’A.G.O. assistita da attestazione di passaggio in giudicato. Sussistono altresì i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: la notifica del titolo esecutivo è avvenuta e il termine di centoventi giorni è decorso infruttuosamente.

Nel merito, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, non risultando l’avvenuto adempimento al giudicato. Ordina al Ministero di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, al pagamento delle somme portate dalla sentenza del Tribunale Civile di Lecce in favore dell’avvocato distrattario, nei limiti in essa stabiliti.

È invece inammissibile la domanda di pagamento degli interessi legali al saggio dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ.: tali interessi non sono previsti da specifica statuizione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza. Il giudice dell’esecuzione non può quindi estendere il titolo oltre il suo contenuto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm., e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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