Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 150 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro e divenuto definitivo, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione resistente consolida l’accertamento del credito nell’an e nel quantum. All’inottemperanza consegue l’ordine di provvedere entro un nuovo termine e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna che accertava il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nell’importo annuo di euro 500,00, con conseguente obbligo del Ministero di mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero e, decorso il termine dilatorio, non era seguito alcun adempimento. Una successiva trasmissione all’indirizzo dedicato alle richieste di attivazione del bonus non aveva prodotto effetti.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del titolo davanti al TAR, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta docente e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza del presupposto processuale: il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha eseguito alcun pagamento, nemmeno parziale. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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