Eccesso di potere giurisdizionale escluso per la qualificazione del bene culturale (Cass. civ. Sez. Un. n. 25566 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost., per sconfinamento nel merito amministrativo, la decisione del giudice amministrativo che si limiti ad annullare l’atto impugnato rilevando l’erroneità del presupposto su cui esso si fonda, senza prefigurare l’esito della successiva valutazione discrezionale e senza esautorare lo spatium deliberandi dell’amministrazione. Parimenti non invade la sfera riservata al legislatore il giudice speciale che si limiti a interpretare una disposizione o un atto provvedimentale, ancorché l’esito interpretativo sia opinabile: l’attività di interpretazione, finché resta tale, non trasmoda in legis positio, poiché l’interprete integra ma non innova. L’errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali non investe i limiti esterni della giurisdizione, ma solo la legittimità del suo esercizio.
Il Fatto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’Allegato A del provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, nella parte in cui riteneva soddisfatte le esigenze della dichiarazione di interesse storico nazionale della zona di Monte Berico attraverso la sola valutazione connessa all’autorizzazione paesaggistica.
Il Comune di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale; il Ministero della Cultura, la Soprintendenza competente e la stessa Commissione regionale hanno resistito e avanzato ricorso incidentale in adesione. Il sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano due profili distinti di sconfinamento. Quanto al merito amministrativo, ricordano che l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice perviene a una diretta valutazione dell’opportunità dell’atto, sostituendosi all’amministrazione con una pronuncia dal contenuto sostanziale e dall’esecutorietà propri del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità.
Nel caso concreto, il giudice amministrativo non ha valutato l’opportunità di qualificare la zona come bene culturale anziché paesaggistico, né ha esautorato lo spatium deliberandi dell’amministrazione. Si è limitato a rilevare l’erroneità del presupposto del provvedimento, frutto dell’interpretazione congiunta dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 248/2010 e del r.d. n. 30/1935, qualificato come atto provvedimentale i cui effetti sono rimasti fermi dopo l’abrogazione formale.
Quanto alla sfera legislativa, le Sezioni Unite ribadiscono che l’invasione si configura solo se il giudice applichi una norma da lui creata, non in relazione all’attività di interpretazione, sia pure estensiva o analogica. Il fraintendimento della disposizione, quale abnorme percezione dell’enunciato che prescinda dagli strumenti interpretativi, può tradursi in creazione di una norma inesistente, ma l’interpretazione sistematica esprime un tratto dell’interpretazione logica e non trasmoda in produzione normativa.
Anche il ricorso incidentale è infondato: il Consiglio di Stato ha soltanto interpretato il regio decreto come atto destinato a incidere su un singolo bene, privo di vocazione normativa, ritenendone salvi gli effetti provvedimentali. Potrà discutersi dell’esattezza dell’interpretazione, ma non di uno sconfinamento nella potestà legislativa, restando l’eventuale errore confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Le censure sono quindi rigettate nel merito e non dichiarate inammissibili, attesa l’astratta plausibilità dei vizi prospettati. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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