Deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie estere limitata ai profili procedurali (TAR Molise n. 420 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 del d.l. n. 34/2023 deroga agli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 394/1999 e al d.lgs. n. 206/2007 esclusivamente per i profili procedimentali del riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all’estero, non anche per gli aspetti sostanziali diretti a garantire l’adeguatezza della competenza tecnica del professionista. La deroga, letta in senso sistematico e costituzionalmente orientato, non consente di omettere le verifiche attitudinali e di capacità previste dagli artt. 17, 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 206/2007, presidio del valore della salute di cui all’art. 32 Cost. e del principio di parità di trattamento rispetto ai professionisti formatisi in Italia. Il provvedimento regionale che demanda le verifiche senza disciplinarne contenuti minimi e procedimento, prevedendo la congruità del percorso formativo come solo eventuale, eccede i limiti della deroga e viola i profili sostanziali della disciplina nazionale.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e i due Ordini provinciali molisani impugnavano la deliberazione direttoriale con cui l’azienda sanitaria regionale aveva indetto avvisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato in diverse discipline mediche, riservati a professionisti con titolo conseguito in Paesi extra UE e non riconosciuto dal Ministero della Salute. Oggetto di gravame anche il decreto commissariale che aveva prorogato al 21.12.2029 la disciplina dell’esercizio temporaneo in deroga, richiamando l’art. 1, comma 939, della legge n. 199/2025.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità costituzionale delle norme derogatorie e il contrasto con la direttiva 2005/36/CE e con il decreto legislativo di recepimento, lamentando che le procedure regionali immettessero nel sistema sanitario medici privi di verifica effettiva della formazione. L’azienda resistente eccepiva il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione e l’irricevibilità; il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 38 del 17.04.2026, ordinando la rinnovazione della notifica. La causa giungeva in decisione all’udienza del 7 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. I precedenti invocati dall’azienda riguardano domande di riconoscimento formulate da medici persone fisiche sotto la sola vigenza degli artt. 13 d.l. n. 18/2020 e 6-bis d.l. n. 105/2021, fattispecie riconducibile allo schema norma-fatto-effetto. Il quadro muta con l’art. 15 del d.l. n. 34/2023, che demanda la disciplina di dettaglio a un’intesa Stato-Regioni e a provvedimenti attuativi regionali: il riconoscimento non è più effetto diretto della legge, ma esito di un procedimento amministrativo connotato da valutazioni discrezionali, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Superate anche le eccezioni di legittimazione e interesse, il Tribunale riconosce agli Ordini e alla Federazione la titolarità di un interesse istituzionale della categoria, coerente con il potere-dovere di verificare formazione e competenza degli iscritti, e delimitata l’impugnativa ai soli effetti della proroga dal 31.12.2027 al 31.12.2029, estranea restando l’attività già consolidatasi sotto i decreti commissariali non impugnati.
Nel merito, la questione centrale riguarda la portata della deroga. L’art. 15 non specifica l’ambito della disapplicazione del d.lgs. n. 206/2007, ma impone una disciplina di dettaglio in via amministrativa e, nelle more, rinvia agli artt. 6-bis del d.l. n. 105/2021 e 13 del d.l. n. 18/2020, disposizioni di natura solo procedurale. Da qui l’interpretazione sistematica: la deroga copre i profili procedimentali, non quelli sostanziali, in coerenza con il considerando n. 10 della direttiva 2005/36/CE, che richiede il rispetto delle condizioni minime di formazione. Le questioni di legittimità costituzionale risultano pertanto manifestamente infondate.
Su questa base il ricorso è fondato quanto all’applicazione concreta. Il decreto commissariale ha delegato le verifiche all’azienda e alle strutture private senza delineare contenuti minimi, prevedendo la congruità del percorso formativo come eventuale. Gli avvisi si limitano a requisiti, modalità di presentazione e criteri di valutazione dei titoli, senza disciplinare il procedimento di verifica né le conseguenze dell’esito negativo. La Regione ha così introdotto una disciplina alternativa a quella nazionale, che oblitera in concreto la verifica delle competenze e consente l’accesso alla graduatoria sul solo riscontro formale.
I provvedimenti sono annullati in parte qua, con l’obbligo per l’amministrazione regionale di colmare la lacuna per consentire adeguate verifiche di congruità nel periodo 31.12.2027-31.12.2029. Spese compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.