Ricerca idrocarburi e sopravvenuta cessazione dell’interesse al ricorso (TAR Sicilia n. 1640 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avente ad oggetto l’autorizzazione alla ricerca di idrocarburi, la definitiva conclusione dell’attività esplorativa autorizzata e l’accertamento finale delle relative spese determinano la cessazione degli effetti del provvedimento impugnato. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse del Comune ricorrente alla decisione, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenute ragioni di fatto e di diritto. Il venir meno dell’effetto lesivo rende superfluo ogni ulteriore rilievo in rito, ivi compreso quello sulla tardività del deposito delle memorie conclusive dell’Amministrazione. La pronuncia di improcedibilità non comporta l’esame nel merito delle censure articolate.

Il Fatto

Il Comune di Noto ha impugnato il decreto con cui la Regione Siciliana ha definito, in via preliminare, l’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominata “Fiume Tellaro”, concludendo con esito positivo, con raccomandazioni, la procedura di screening della valutazione di incidenza ambientale, e la nota autorizzativa dei lavori di acquisizione sismica. Secondo il ricorrente, il provvedimento avrebbe illegittimamente consentito attività di trivellazione in un territorio compreso nella Val di Noto, area riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità e caratterizzata dalla presenza di siti della rete Natura 2000 e di un modello economico fondato sul turismo e sull’agricoltura biologica.

Il Comune ha dedotto l’incompetenza dell’Assessorato regionale in favore della competenza comunale sui siti SIC e ZPS, la violazione dei principi di partecipazione procedimentale, il contrasto con il disciplinare UNESCO e con il piano paesaggistico regionale, nonché il difetto di istruttoria e la violazione del principio di precauzione. L’istanza cautelare è stata respinta in sede presidenziale e, poi, in sede collegiale.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la società controinteressata ha rappresentato che le attività di rilievo geofisico programmate nelle aree denominate 2D Nord e 3D non hanno potuto essere completate a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e si sono definitivamente concluse in data 15 aprile 2020. La circostanza risulta confermata dal decreto assessoriale n. 1237 del 22 ottobre 2020, recante accertamento delle spese per il rilievo sismico del permesso di ricerca.

Il Tribunale ha quindi rilevato che nessun’altra attività di rilievo geofisico potrà essere svolta in virtù dell’autorizzazione, essendo ormai ultimata la procedura di accertamento finale. Ha inoltre considerato che, con decreto assessoriale n. 78/Gab del 26 maggio 2010, l’area del permesso è stata ridotta, con esclusione dell’intero sito UNESCO di Noto Antica, della città di Noto e della riserva naturale di Vendicari.

Su queste premesse, il Collegio ha ritenuto che siano sopravvenute circostanze di fatto e di diritto tali da rendere palese che gli atti impugnati non esplicano più alcun effetto lesivo dell’interesse del Comune ricorrente. Ha richiamato in proposito l’orientamento del Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2020, n. 2325, secondo cui il venir meno dell’interesse sostanziale alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame.

Il Tribunale ha precisato che il difetto sopravvenuto di interesse rende superfluo ogni altro rilievo in rito, compreso quello relativo alla tardività del deposito delle memorie conclusive dell’Amministrazione. Non essendo stata formulata alcuna domanda risarcitoria, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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