Notifica ex art. 143 c.p.c. illegittima e prescrizione della sanzione paesaggistica (TAR Sicilia n. 1254 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per gli abusi in zone soggette a vincolo paesaggistico costituisce sanzione amministrativa, non risarcimento del danno, ed è pertanto soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 28 della legge n. 689/1981. Il dies a quo coincide con l’adozione della concessione edilizia in sanatoria, che fa cessare la permanente illiceità del comportamento. La notifica ex art. 143 c.p.c. è legittima solo quando residenza, dimora e domicilio del destinatario siano ignoti nonostante le ricerche secondo ordinaria diligenza: in caso di mera irreperibilità sul posto va applicato l’art. 140 c.p.c.. L’onere di provare il perfezionamento della notifica postale grava sul notificante e richiede la produzione dell’avviso di ricevimento.
Il Fatto
Il ricorrente riceveva nel marzo 2023 la notifica di una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione richiedeva il versamento di oltre diecimila euro. Il titolo era un D.D.S. del giugno 2019, con cui l’amministrazione regionale aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per un abuso edilizio in zona vincolata.
Non avendo mai ricevuto il decreto, il ricorrente ne chiedeva copia e apprendeva che la notifica era stata eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Contestava quindi la legittimità della notifica e chiedeva l’annullamento del decreto, del ruolo e della cartella. L’amministrazione eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la notifica si fosse perfezionata nel 2019 per compiuta giacenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la ritiene infondata. Secondo la giurisprudenza richiamata, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica postale mediante l’avviso di ricevimento: la sola stampa dell’esito dal sito delle Poste non è idonea, perché solo il timbro postale fa fede (Cass. civ. Sez. III n. 36900 del 2022; Cass. civ. n. 6513 del 2018; Cass. civ. n. 4891 del 2015). Nel caso concreto l’amministrazione aveva prodotto solo la busta restituita e una schermata, documentazione insufficiente.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’ufficiale giudiziario aveva proceduto ex art. 143 c.p.c. perché all’indirizzo il destinatario risultava “sconosciuto”, ma dal certificato storico il ricorrente era residente nello stesso luogo dal 1999 e lì riceveva regolarmente la corrispondenza nel periodo del tentativo di notifica. La vicenda configura irreperibilità temporanea, e non ignoranza dei luoghi, con conseguente applicazione dell’art. 140 c.p.c., come affermato da Cass. civ. Sez. II n. 15626 del 2018. Inoltre il messo non aveva dato conto delle concrete ricerche svolte, non bastando la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” (Cass. civ. Sez. III n. 40467 del 2021).
Accertata la fondatezza del primo motivo, il Collegio ritiene fondata anche la prescrizione. L’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è sanzione amministrativa che prescinde dall’effettivo danno ambientale, con applicazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 (richiamati Cons. Stato Sez. VI n. 4690 del 2006 e n. 1729 del 2003; TAR Sicilia n. 1942 del 2014). Il termine decorre dalla concessione in sanatoria, che rimuove l’illiceità permanente (richiamati C.G.A.R.S. n. 214 del 2021 e i pareri delle Sezioni riunite n. 449/2022 e n. 364/2022).
Poiché la concessione risale al 2017 e il decreto sanzionatorio, viziato nella notifica, è del 2019, la Corte conclude che il provvedimento è intervenuto oltre il termine quinquennale. Ne deriva l’invalidità derivata della cartella e degli ulteriori atti impugnati, con accoglimento del ricorso. Le spese sono poste a carico della sola amministrazione regionale, cui è addebitabile il vizio di notifica, e compensate con l’agente della riscossione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti