Il payback dei dispositivi medici non lede l’affidamento e gli atti regionali di ripiano sono devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11889 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce un contributo di solidarietà proporzionato e ragionevole, non lesivo del legittimo affidamento degli operatori, essendo il relativo obbligo noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali pur se non nella sua concreta incidenza. La misura non viola l’art. 53 Cost., atteso che il presupposto dello sforamento è determinato con riferimento al fatturato aziendale al lordo dell’IVA. Il provvedimento regionale che definisce l’elenco delle imprese fornitrici e quantifica la quota di ripiano ha natura di accertamento tecnico del quantum debeatur e non è espressione di potere autoritativo: la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, gli Accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la determinazione regionale dell’Emilia-Romagna di attribuzione degli oneri di ripiano per le annualità 2015-2018. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina di cui all’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, contestandone il carattere retroattivo e la natura impositiva, nonché la violazione del principio di neutralità dell’IVA e delle regole sulla partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni, alla quale sono imputabili atti rilevanti del complessivo iter del payback. Nel merito, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, il Collegio ha ritenuto il meccanismo solidaristico ragionevole e proporzionato, funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria e assistito da una riserva di legge rispettata dalla disciplina del 2015, che individua soggetti obbligati, prestazione e criteri di calcolo.
La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività: le imprese erano edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, sicché lo ius superveniens del 2022 ha reso operative procedure già note nei loro tratti essenziali. Quanto alla lesione dell’art. 41 Cost., il payback non incide sull’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori; né sussiste disparità di trattamento, potendo gli operatori modulare le proprie scelte territoriali. Infondata è pure la censura sull’art. 53 Cost., atteso che il calcolo è ancorato al fatturato aziendale, e quella sulla neutralità dell’IVA, garantita dal diritto di detrazione riconosciuto dall’art. 9 d.l. n. 34/2023.
Il Collegio ha disatteso anche le doglianze sui vizi propri degli atti statali: la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per il passato è ragionevole, non essendo configurabile alcun obbligo di differenziazione retroattiva; l’eventuale inclusione dei costi per servizi nella voce BA0210 è imputabile a errata contabilizzazione aziendale, non all’operato ministeriale; gli atti generali non richiedono la partecipazione delle imprese, operando il regime di cui all’art. 13 legge n. 241/1990.
In relazione all’impugnazione della determinazione regionale, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. L’attività delle Regioni è interamente vincolata: gli enti effettuano una mera ricognizione tecnico-contabile delle fatture e le Regioni definiscono l’elenco delle imprese e gli importi dovuti, applicando percentuali e criteri fissati ex lege. Ne discende un rapporto obbligatorio paritario, a valle del potere autoritativo, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, devoluto al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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