Elargizione vittime usura ed estorsione: giurisdizione del giudice ordinario anche sulla revoca (TAR Sicilia n. 2922 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di elargizioni alle vittime di estorsione e usura ex legge n. 44/1999 e di mutui agevolati ex legge n. 108/1986 la pubblica amministrazione non esercita alcuna potestà discrezionale: la sua attività è di natura tecnica e si esaurisce nell’accertamento dei presupposti e dell’entità del danno. Il beneficiario è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La medesima qualificazione vale per la fase successiva di revoca dell’elargizione già concessa, che non introduce margini valutativi ulteriori. La declinatoria di giurisdizione non è impedita né dal giudicato sul provvedimento cautelare, privo di carattere decisorio, né dall’autorità di giudicato esterno della sentenza di merito, mancando l’identità di petitum e causa petendi quando la revoca si fondi su presupposti nuovi.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore nel settore della vinificazione, denunciava nel 2008 fatti estorsivi e usurari subiti nell’esercizio dell’attività e presentava alla Prefettura istanze di elargizione ex legge n. 44/1999 e di mutuo agevolato ex legge n. 108/1986. Dopo una lunga vicenda contenziosa, il C.G.A.R.S. concedeva in via cautelare una provvisionale di importo rilevante, erogata con decreto commissariale del 2014.
Con decreto del 4 novembre 2015 il Commissario Straordinario revocava quel decreto e negava l’elargizione, sul presupposto di una condanna per delitto contro il patrimonio, richiamando l’art. 3, comma 1-bis, legge n. 44/1999. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Sicilia deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, sviamento e illegittimità costituzionale della norma applicata. Il Collegio ha investito la causa di una questione di giurisdizione, sollevata con avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto due possibili ostacoli alla declinatoria. Il primo è il preteso giudicato interno sulla giurisdizione derivante dal provvedimento cautelare emanato in precedenza: secondo il costante orientamento richiamato, il provvedimento cautelare non ha carattere decisorio, perde efficacia con la sentenza di merito e non statuisce sulla giurisdizione con autorità di giudicato.
Il secondo è l’autorità di giudicato esterno della precedente sentenza di merito del 2014. La statuizione sulla giurisdizione spiega effetti fuori dal processo solo se si coniuga con una decisione di merito e se le cause sono identiche sul piano soggettivo e oggettivo. Il TAR rileva che manca tale identità: il petitum è diverso, perché si impugnano provvedimenti differenti, e la causa petendi è diversa, perché la revoca si fonda su un elemento nuovo, la condanna per delitto contro il patrimonio. Ad ogni nuovo esercizio di potere amministrativo non corrisponde automaticamente un rapporto identico idoneo a configurare giudicato esterno.
Nel merito della giurisdizione il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18983 del 2017 e delle Sezioni Unite n. 8508 del 2021: le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza dei requisiti di legge, di un diritto soggettivo all’erogazione, essendo l’attività amministrativa limitata all’accertamento dei presupposti e dell’entità dei danni, senza discrezionalità. Le relative controversie spettano quindi al giudice ordinario. Analoga conclusione vale per la pretesa patrimoniale relativa al mutuo agevolato, che non lascia all’amministrazione alcun margine valutativo.
Il principio viene esteso espressamente alla fase di revoca: la carenza di potestà discrezionale sussiste sia riguardo ai presupposti di erogabilità sia riguardo alla successiva revoca dell’elargizione concessa. Vengono in rilievo, pertanto, esclusivamente posizioni di diritto soggettivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio.
In ragione dell’esito in rito il Collegio revoca il decreto di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato e compensa integralmente le spese, considerata la natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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