Pergotenda su area vincolata: edilizia libera solo senza nuovo volume (TAR Emilia-Romagna n. 315 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le chiusure verticali retrattili applicate a una struttura stagionale di somministrazione non integrano di per sé un nuovo organismo edilizio quando la struttura, priva di tamponamenti stabili, resta assimilabile a una pergotenda e non sviluppa volumetria. In tal caso l’intervento rientra in edilizia libera e non è soggetto a permesso di costruire. Il regime dell’edilizia libera è però riservato ai manufatti accessori, di modeste dimensioni, con funzione di mero riparo e senza aumento del carico urbanistico; resta escluso per le opere che, per dimensioni, impatto visivo e destinazione imprenditoriale, alterino la sagoma e il tessuto edilizio. Il giudicato penale non vincola l’amministrazione nell’accertamento dei fatti rilevanti in materia di vigilanza edilizia, salvo il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen..

Il Fatto

Le ricorrenti, gestore e titolare di concessione demaniale, avevano realizzato su area comunale sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 una struttura in legno e metallo destinata alla somministrazione stagionale di alimenti e bevande. La copertura orizzontale era stata assentita con d.i.a. n. 907 del 2008; successivamente erano state aggiunte chiusure verticali mediante tende retrattili.

Con atto notificato il 30 dicembre 2021 il Comune ha intimato la demolizione ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ravvisando nella struttura chiusa su più lati, di 176 mq. e in area vincolata, un organismo nuovo soggetto a permesso di costruire. Il giudice penale aveva assolto l’amministratore della società, con sentenza non passata in giudicato. Le ricorrenti hanno impugnato la diffida deducendo il travisamento dei fatti, l’intervenuta decadenza del potere repressivo e la riconducibilità delle tende all’edilizia libera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita la controversia alla legittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto su area demaniale vincolata. Il punto centrale è la qualificazione delle chiusure verticali: per le ricorrenti si tratta di interventi liberi, per il Comune di un nuovo organismo edilizio idoneo a sviluppare volume rilevante sotto il profilo urbanistico.

Il Tribunale accerta in fatto che, secondo il sopralluogo dei tecnici comunali del 3 giugno 2022, le coperture verticali risultano spontaneamente rimosse. Per tale parte è dunque venuto meno l’interesse all’impugnativa, non potendo l’amministrazione pretendere la demolizione di opere non più esistenti: la domanda è improcedibile in parte qua. La struttura residua ricalca invece quanto assentito nel 2008, risultando assimilabile a una pergotenda.

Sul rapporto tra giudizio penale e amministrativo la Corte richiama la regola dell’autonomia e della separazione, fermo il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen.: il giudicato penale non vincola l’amministrazione nell’attività di vigilanza edilizia, né l’assoluzione condiziona in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando il Comune non si è costituito parte civile (richiamati TAR Lombardia Milano, sez. I, n. 22 del 2022 e Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3403 del 2016).

Nel merito la Corte enuncia il criterio distintivo: la copertura in regime di edilizia libera è solo quella accessoria, di modeste dimensioni e consistenza, con funzione di mero riparo dagli agenti atmosferici e senza aumento del carico urbanistico. Il regime libero va escluso per i manufatti che, per dimensioni strutturali, impatto visivo, conformazione e destinazione imprenditoriale, alterino in modo rilevante la sagoma e il tessuto edilizio (richiamato Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4472 del 2019). Applicando il criterio, la struttura delle ricorrenti, per quanto di dimensioni non trascurabili, è assentita dal 2008 e allo stato priva di chiusura sui lati, quindi non idonea a sviluppare volumetria e rientrante nell’arredo tipico delle pergotende, non soggetta a permesso di costruire (richiamati TAR Campania Salerno, sez. II, n. 386 del 2018 e Consiglio di Stato, sez. VI, n. 469 del 2022).

Ne conseguono l’accoglimento dei motivi primo e terzo, assorbenti, e l’annullamento in parte qua del provvedimento, con declaratoria di improcedibilità per il resto. Le spese sono compensate, anche in considerazione dell’avvenuta demolizione successiva al provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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