Porto d’armi: il diniego non può fondarsi su automatismo del precedente rigetto (TAR Calabria n. 1326 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia non può fondarsi in modo esclusivo ed automatico sull’esistenza di un precedente provvedimento di rigetto,risalente a notevole distanza di tempo, quando medio tempore siano intervenute circostanze sopravvenute che hanno modificato la situazione di fatto posta a base della prima determinazione. L’amministrazione è tenuta a svolgere un’adeguata istruttoria e a esprimere una motivata prognosi sull’affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso delle armi, non operando l’automatismo preclusivo di cui agli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 quando la fattispecie non vi rientri. Il diniego adottato in assenza di tale valutazione è illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cosenza ha respinto, ritenendola inammissibile, la propria istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il rigetto si fondava sulla vigenza di un precedente decreto di diniego risalente a circa sette anni prima.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, lamentando che l’amministrazione non aveva valutato le sopravvenienze, tra cui l’estinzione dei reati oggetto di una precedente sentenza del Tribunale di Cosenza, e non aveva svolto alcuna istruttoria sulla propria affidabilità. Il Ministero dell’Interno si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra l’automatismo preclusivo previsto dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 e la valutazione discrezionale disciplinata dai successivi commi 2 delle medesime disposizioni. La fattispecie concreta non rientra tra quelle che impongono il diniego automatico, sicché il provvedimento si colloca sul piano dell’apprezzamento dell’affidabilità e della buona condotta.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti: il porto d’armi può essere rilasciato solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende. La revoca o il diniego possono quindi fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; 30 novembre 2018, n. 6812).
Tale discrezionalità non sottrae però l’operato dell’autorità di P.S. ai principi di coerenza e logica dell’agire amministrativo: è illegittimo il provvedimento che in modo apodittico conclude per la non affidabilità traendola da un procedimento penale estraneo al contesto delle armi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 novembre 2015, n. 1627).
Nel caso concreto il diniego si fonda in modo esclusivo su un non consentito automatismo rispetto al precedente rigetto, senza alcuna istruttoria diretta a esaminare l’incidenza delle sopravvenienze e senza una pur minima prognosi sul rischio di abuso. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia secondo cui la presenza di un precedente provvedimento non impedisce automaticamente la presentazione di una nuova istanza, tanto più quando si siano verificate sopravvenienze che modificano radicalmente la situazione precedente (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 1794).
Da ciò consegue l’illegittimità della determinazione gravata per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere amministrativo; le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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