Esclusione dell’aggravante in appello e conferma della pena (Cass. pen. Sez. II n. 36067 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d’appello che, su gravame del solo imputato, escluda una circostanza aggravante e lasci inalterata la pena inflitta in primo grado, quando l’esclusione imponga un rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, nel quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente bilanciamento. Tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Il riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali integra motivazione sufficiente sulla congruità della pena rispetto ai parametri dell’art. 133 cod. pen.. L’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 postula una valutazione complessiva del fatto e il suo diniego, fondato sul valore della refurtiva e sulla portata della minaccia, costituisce esercizio di discrezionalità del merito non censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma in esito a giudizio abbreviato, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., dell’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite, confermando la condanna per rapina in concorso e tentata rapina, aggravate dalla recidiva reiterata specifica e unificate dal vincolo della continuazione, con la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, esclusa l’aggravante, era stato confermato il medesimo trattamento sanzionatorio. Con il secondo ha contestato il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto e la valorizzazione del richiamo al proprio cognome quale elemento di capacità intimidatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene manifestamente infondato il primo motivo. Il giudice di primo grado aveva applicato, per la rapina consumata, il minimo edittale della fattispecie semplice di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., sicché l’aggravante non era stata in concreto valorizzata nel trattamento sanzionatorio, contrariamente a quanto assumeva il ricorrente. La Corte territoriale, esclusa l’aggravante, ha rinnovato il giudizio comparativo tra le attenuanti generiche e la residua recidiva, confermando l’esito di equivalenza e la pena.

Un diverso esito del bilanciamento, nel senso della prevalenza delle attenuanti, sarebbe stato precluso dal divieto del quarto comma dell’art. 69 cod. pen.. Anche a prescindere da tale rilievo, l’operazione compiuta in appello non contrasta con il divieto di reformatio in peius: secondo l’orientamento richiamato (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci; in precedenza, sul caso speculare, Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, Ducoli), il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente bilanciamento, con valutazione insindacabile se congruamente motivata.

Il riferimento alla gravità dei fatti per cui era intervenuta condanna e ai precedenti penali integra motivazione sufficiente sulla congruità della pena, la quale, quanto alla pena base detentiva, corrisponde al minimo edittale della rapina semplice. La valutazione attiene alla discrezionalità del merito e non è sindacabile in cassazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, che ha introdotto l’attenuante della lieve entità della rapina quale valvola di sicurezza per i casi di lesività minima, e l’orientamento di legittimità secondo cui l’attenuante postula una valutazione del fatto nel suo complesso (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024). Il diniego opposto dalla Corte territoriale si fonda sul valore della refurtiva e sulla portata della minaccia, per il valore intimidatorio insito nel richiamo al cognome di notoria fama criminale. Tali elementi ben potevano fondare il diniego, con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Quanto alla dedotta inconferenza del richiamo al cognome, la Corte osserva che non si comprenderebbe perché l’imputato lo abbia richiamato in entrambe le occasioni se privo di concreta capacità intimidatoria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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