Destituzione del poliziotto per condotta extralavorativa riprovevole e recidiva (TAR Molise n. 28 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare la valutazione di gravità delle infrazioni né la conseguente sanzione, nemmeno sotto il profilo della proporzionalità, salvo che ricorrano palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità o notevole ed evidente sproporzione. L’irrilevanza penale del fatto non ne esclude la rilevanza disciplinare, poiché ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 il personale, anche fuori servizio, deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. La destituzione ex art. 7, nn. 1, 2 e 6, d.P.R. n. 737/1981 è legittima quando l’istruttoria è esaustiva e la sanzione è congrua rispetto a una condotta riprovevole e recidiva. L’assenza di allegazioni difensive su fattori di mitigazione esclude profili di abnormità della sanzione.

Il Fatto

Un Assistente Capo della Polizia di Stato è stato sottoposto a procedimento disciplinare dalla Questura, avviato sulla base di comunicazioni della Procura relative a indagini penali che lo riguardavano. La contestazione degli addebiti ha ipotizzato la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 782/1985 e la configurabilità della destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981.

Il Consiglio provinciale di disciplina ha proposto all’unanimità la destituzione; il Capo della Polizia l’ha poi decretata. L’interessato ha impugnato dinanzi al TAR, lamentando la violazione degli artt. 53, 60 e 63 del D.Lgs. n. 3/1957, l’assenza di lesività per l’immagine dell’Amministrazione e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo in particolare che l’unico fatto emerso sarebbe stato un “doppio lavoro” di autista.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La tesi ricorsuale muove da un presupposto errato: non viene in rilievo la causa di scioglimento del rapporto degli artt. 53, 60 e 63 del D.Lgs. n. 3/1957, bensì la ben più grave ipotesi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981, correttamente applicata dall’Amministrazione.

Il giudice amministrativo ricorda il perimetro del proprio sindacato: in materia disciplinare l’Amministrazione gode di amplissima discrezionalità tecnica e la valutazione di gravità delle infrazioni e della sanzione sfugge al controllo giurisdizionale, salvo palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità o notevole ed evidente sproporzione, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 10177 del 2023 e Sez. IV, n. 2629 del 2021.

Nel merito, l’istruttoria risulta esaustiva: l’Amministrazione ha valutato in autonomia il materiale delle parallele indagini penali — in particolare le trascrizioni delle chat, acquisite e portate a conoscenza dell’incolpato nel contraddittorio — traendo da esso la prova di una assidua frequentazione di soggetti pregiudicati e di una messa a disposizione, dietro compenso, quale autista e “tuttofare” per conto di un professionista, in un contesto di consumo di stupefacenti. La diversa ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente è priva di riscontri e smentita dal tenore complessivo delle conversazioni.

Il Tribunale sottolinea che l’irrilevanza penale non equivale a irrilevanza disciplinare: la richiesta di archiviazione non ha smentito l’acquisto di stupefacenti, limitandosi a qualificarlo come penalmente irrilevante. Rileva inoltre il foglio matricolare, che documenta precedenti giudizi per i medesimi reati e un quadro sanzionatorio già articolato (richiami, pena pecuniaria, deplorazioni, sospensione dal servizio), indice di recidiva e di una propensione inconciliabile con il sistema di valori del Corpo.

Quanto alla proporzionalità, non si ravvisa alcuna abnormità: la sanzione è congrua rispetto alla gravità della condotta e ai precedenti che non hanno prodotto alcun effetto di emenda, né il ricorrente ha allegato fattori di mitigazione. Le censure sono dichiarate infondate e il ricorso respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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