Elusione del giudicato e copia-incolla dei giudizi nella riedizione della procedura concorsuale (TAR Lombardia n. 1226 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riedizione della procedura concorsuale disposta in esecuzione di una sentenza di annullamento dei criteri di valutazione deve essere effettiva e non può risolversi nella mera riproduzione dei giudizi già censurati. È elusiva del giudicato la Commissione che, a fronte di criteri rinnovati, esprima sulle pubblicazioni dei candidati valutazioni identiche a quelle contenute nella precedente relazione annullata, mediante copia-incolla. L’effetto conformativo impone la rinnovazione del segmento procedimentale da parte di una Commissione in diversa composizione, che si attenga ai criteri fissati dal giudice. Il principio di conservazione degli atti non illegittimi opera solo per la parte non travolta dall’annullamento, mentre la ripetizione è dovuta per il segmento viziato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lombardia l’annullamento degli esiti di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, perché i criteri elaborati dalla Commissione erano più stringenti e diversi da quelli richiamati dal bando. La pronuncia era stata confermata in appello.
Dopo la riedizione della procedura, il candidato ha proposto ricorso per ottemperanza, dolendosi del fatto che la nuova Commissione avesse sostanzialmente confermato le precedenti valutazioni e che la rinnovazione fosse stata configurata in modo condizionato. L’Università ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura relativa all’annullamento del contratto già stipulato con il candidato risultato vincitore. L’annullamento del concorso non ne determina la caducazione automatica quando occorra una nuova valutazione dei candidati e la risorsa umana assunta sia necessaria, nelle more, per un’attività di istituto obbligatoria. Il potere di adozione di una decisione interinale presuppone però un apposito procedimento che esprima le ragioni dell’indispensabilità della permanenza.
Quanto alla rinnovazione condizionata, il Tribunale ha chiarito che l’indicazione di ripetere la discussione solo ove il ricorrente fosse risultato ammesso costituisce corretta applicazione del dovere di riedizione. In virtù del principio di conservazione degli atti e degli effetti soggettivamente limitati del giudicato, la ripetizione avviene solo per la parte necessaria a eseguire la sentenza. L’espressa menzione del nome del candidato può suggerire una via più breve e sfavorevole, ma non è tecnicamente discriminatoria.
È invece fondata la censura sull’elusione del giudicato. La valutazione delle pubblicazioni risultava identica, anche nei refusi, a quella contenuta nella relazione finale già annullata. La nuova Commissione aveva cambiato i criteri e avrebbe dovuto conseguentemente mutare i giudizi, mentre con il copia-incolla ha riprodotto anche il profilo valutativo già censurato, incentrato sulla coerenza con un ambito ristretto del settore concorsuale.
I vizi accertati travolgono radicalmente gli atti impugnati e soddisfano pienamente la posizione soggettiva dedotta, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Sul piano dell’effetto conformativo, il Tribunale ha imposto all’Università di rinnovare, entro sessanta giorni, il segmento procedimentale tramite una Commissione in diversa composizione, che si attenga ai criteri posti dalla sentenza della Sezione e dalla presente pronuncia. In mancanza di ottemperanza spontanea, si procederà, su istanza della parte interessata, alla nomina di un commissario ad acta che selezionerà i componenti dall’elenco ministeriale mediante sorteggio. Gli atti sono dichiarati nulli, con condanna dell’Università alle spese.
Nota della Redazione
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