Condono edilizio e vincolo paesaggistico relativo: sanatoria esclusa anche in Sicilia (TAR Sicilia n. 1479 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e dunque anche il limite di cui al comma 27, lett. d). Ne deriva che il vincolo paesaggistico, anche relativo e non comportante inedificabilità assoluta, è ostativo alla sanatoria. Le opere abusive sono condonabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni di legge: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego di condono fondato sull’assenza dei presupposti legali costituisce atto vincolato, rispetto al quale non sono configurabili legittimo affidamento, disparità di trattamento né obbligo di preventiva comunicazione di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, conduttore di un manufatto nel territorio del Comune di Messina, aveva presentato nel 2004 tre distinte istanze di condono edilizio, rimaste prive di definizione. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, la Soprintendenza ha rigettato l’istanza con atto del 7 marzo 2023.

Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico e, formatosi il silenzio-rigetto, ricorso giurisdizionale, deducendo l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni paesaggistiche e urbanistiche, il difetto di motivazione e di istruttoria, il lungo tempo trascorso e la violazione del contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo del terzo condono, richiamando l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 e l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Secondo l’orientamento consolidato, la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.

La Corte richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica, chiarendo che il rinvio dell’art. 24 investe l’intero art. 32, compreso il limite ostativo in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale. Ne segue l’infondatezza della tesi della sanabilità in presenza di vincolo relativo.

Nel caso concreto difettano i presupposti: l’opera costituisce un ampliamento, rientra nella tipologia 1 e insiste su area tutelata paesaggisticamente, essendo stata realizzata dopo l’apposizione del vincolo. Trattandosi di ampliamento, non è predicabile la minore rilevanza. Il diniego è quindi espressione di impedimenti oggettivi che operano automaticamente.

Il Collegio esclude il difetto di motivazione, essendo sufficiente la motivazione per relationem con indicazione degli estremi dell’atto richiamato. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, né disparità di trattamento per atti vincolati. L’istanza istruttoria è respinta perché esplorativa, mancando un principio di prova sulla minore rilevanza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *