Chiamata dei professori: preminenza della scelta del Consiglio di Dipartimento (TAR Toscana n. 1937 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia disciplinate dall’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, la valutazione comparativa dei candidati non è riservata alla sola Commissione giudicatrice né al solo Consiglio di Dipartimento, ma costituisce funzione distribuita tra i due organi secondo un’articolazione a due livelli. Alla Commissione spetta la declaratoria di idoneità, con giudizio analitico sui singoli parametri e giudizio finale complessivo; al Consiglio di Dipartimento spetta la scelta del candidato da proporre, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca del Dipartimento. La scelta finale del Dipartimento è espressione di discrezionalità e resta sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o errore manifesto. Il giudizio tecnico della Commissione è parimenti insindacabile nel merito, essendo censurabile solo per ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, professore ordinario di Economia aziendale presso altro Ateneo, partecipava alla selezione indetta dall’Università di Pisa per un posto di professore di prima fascia nel settore SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. La Commissione giudicatrice concludeva per l’idoneità di tutti e dieci i candidati, attribuendo il giudizio sintetico di “ottimo” a cinque di essi e di “buono” agli altri.

Con delibera del 9 gennaio 2025, il Consiglio di Dipartimento proponeva a maggioranza la chiamata del controinteressato, valorizzandone l’esperienza didattica in lingua inglese, la proiezione internazionale della ricerca e l’ampiezza tematica delle pubblicazioni. Seguivano l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina rettorale. Il ricorrente impugnava la delibera dipartimentale e gli atti conseguenti, senza contestare i lavori della Commissione; il controinteressato proponeva ricorso incidentale e il ricorrente motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la struttura del regolamento di Ateneo richiamando la propria giurisprudenza (TAR Toscana n. 1342 del 2019, n. 251 del 2022, n. 202 del 2023, n. 1158 del 2024). L’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 rimette la disciplina ai regolamenti di ateneo e non impone giudizi comparativi in capo alla Commissione. La procedura si articola così in due livelli: la Commissione individua gli idonei con valutazione in assoluto; il Consiglio di Dipartimento sceglie tra gli idonei il candidato più rispondente alle esigenze dell’Ateneo.

Su questa base il primo motivo è dichiarato in parte inammissibile: la contestazione della sostanziale pariteticità dei cinque candidati valutati “ottimo” avrebbe dovuto investire il giudizio finale della Commissione, rimasto non impugnato e dunque intangibile. Nel merito, il Tribunale esclude che i giudizi intermedi sui singoli parametri prevalgano sul giudizio sintetico finale, che ne costituisce sintesi e possibile compensazione.

Quanto alla scelta dipartimentale, il Tribunale la ritiene adeguatamente motivata con riferimento a tutti e tre i parametri. Le censure del ricorrente si risolvono in una rilettura delle valutazioni tecniche non consentita al giudice di legittimità, operando qui l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo per illogicità, travisamento e difetto di istruttoria (TAR Marche n. 634 del 2020, TAR Lazio n. 13813 del 2019).

Il secondo motivo è respinto: la vocazione internazionale costituiva esigenza interna alla procedura, richiamata per relationem dal bando e dai criteri di massima, e la valorizzazione dell’ampiezza degli interessi di ricerca è scelta autonoma e insindacabile del Dipartimento, distinta dal giudizio di congruenza delle pubblicazioni al settore. Il terzo motivo è infine respinto, anche per difetto della prova di resistenza: le opinioni personali di quattro votanti non incidono sull’esito della votazione.

Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; questi ultimi, in ogni caso, sarebbero tardivi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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