Ricorso incidentale improcedibile se il principale è infondato (TAR Puglia n. 1577 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in applicazione della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, il giudice può esaminare in via prioritaria il ricorso principale e, qualora lo ritenga infondato, non esaminare il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna pronuncia del giudice europeo o nazionale impone di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente quando il principale sia già stato dichiarato infondato.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, terzo classificato nella gara indetta da una A.S.L. per l’affidamento quadriennale dei servizi di vigilanza armata presso i presidi ospedalieri, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata, deducendo vizi delle offerte tecniche della aggiudicataria e della seconda classificata e chiedendo la reintegrazione in forma specifica.
La società aggiudicataria propone ricorso incidentale chiedendo l’annullamento degli atti di ammissione del raggruppamento ricorrente. Il raggruppamento deposita anche motivi aggiunti avverso l’autorizzazione al subappalto e formula istanze istruttorie ai sensi degli artt. 63 e 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il ricorso principale. Le censure contro la seconda classificata — relative alla durata dei contratti di affitto di azienda richiamati nell’offerta tecnica — sono infondate: i contratti prevedono rinnovi automatici e, in ogni caso, la proprietà dell’azienda è stata successivamente acquistata.
Quanto al criterio premiale sulle autovetture elettriche, il Tribunale rileva che il disciplinare richiede la dimostrazione documentale del possesso e che il soccorso istruttorio è escluso per gli elementi dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16 del disciplinare. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. V, n. 7870/2023.
Anche le doglianze contro l’aggiudicataria sono respinte. Le valutazioni della Commissione rientrano nella discrezionalità tecnica, non sindacabile se non per manifesta illogicità. Il subappalto è stato dichiarato sin dalla partecipazione e va letto con l’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Le istanze istruttorie sono superate dalla documentazione prodotta in giudizio.
Poiché le censure contro la seconda classificata non dimostrano che l’offerta del ricorrente possa sopravanzarla, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non gioverebbe al ricorrente. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile, richiamando Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3094 del 2021 e n. 4431 del 2020. Spese compensate.
Nota della Redazione
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