Emersione 2020: reddito insufficiente del datore esclude il permesso per attesa occupazione (TAR Campania n. 1450 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, la titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito pari alla misura fissata dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. La disciplina ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto a quella ordinaria, sicché non tollera applicazione analogica dell’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo quando il mancato perfezionamento dipenda da fatti successivi e imputabili al datore di lavoro, non dal difetto originario dei requisiti di legge. Il diniego fondato sull’assenza del requisito reddituale costituisce atto dovuto, con conseguente irrilevanza dei vizi formali ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli aveva respinto l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020. Il provvedimento si fondava sulla carenza, in capo al datore di lavoro, di redditi sufficienti, rilevante per il combinato disposto del comma 6 della stessa norma e dell’art. 9 d.m. 27 maggio 2020.
Il ricorrente deduceva la nullità dell’atto per mancanza di attestazione di conformità della copia, la mancata valutazione del rilascio di un permesso per attesa occupazione in applicazione analogica dell’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012, l’assenza di traduzione, la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata su fattispecie analoghe, avvalendosi della facoltà di motivazione sintetica ex art. 74 c.p.a., e ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, la mancanza di attestazione di conformità della copia costituisce mera irregolarità formale, incidente sulla fase di integrazione dell’efficacia e non sulla validità dell’atto, tanto più che la copia era stata trasmessa via p.e.c. al difensore.
Il nucleo della decisione riguarda la pretesa di ottenere il permesso per attesa occupazione in caso di reddito insufficiente del datore. Il Tribunale ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012: la norma ha carattere eccezionale e le disposizioni in materia di sanatorie non operano oltre i casi e i tempi considerati. L’art. 103 non contiene previsione analoga e ammette il permesso per attesa occupazione, al comma 4, solo in caso di interruzione del rapporto. La ratio è prevenire abusi e garantire la sostenibilità del rapporto, secondo una logica di presunzione di effettività.
Il Collegio ha poi esaminato le circolari ministeriali del 24 luglio 2020, del 17 novembre 2020 e dell’11 maggio 2021, ravvisandovi conferma dell’indefettibilità del requisito reddituale. La possibilità di rilascio del permesso presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dal difetto originario dei presupposti di legge, ma da fatti successivi imputabili al datore, quali la forza maggiore o la cessazione del rapporto. In senso conforme il Tribunale ha richiamato Cons. Stato n. 8422/2021 e altre pronunce di merito.
Quanto ai motivi residui, difettando una condizione indefettibile per l’emersione, il diniego costituiva atto dovuto: i vizi formali, ivi compresa la mancanza di traduzione e l’omissione delle garanzie partecipative, non giustificano l’annullamento di un provvedimento che sarebbe stato riadottato con il medesimo contenuto ex art. 21-octies legge n. 241/1990. Il carattere eccezionale della sanatoria esclude altresì il richiamo all’art. 5 d.lg. n. 286/1998. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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