Emersione e motivazione per relationem nel diniego dello Sportello Unico (TAR Marche n. 70 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione disciplinato dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020 il diniego dello Sportello Unico può essere motivato per relationem mediante il rinvio al preavviso di rigetto che riproduce il parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro. L’obbligo di motivazione è formalmente assolto quando l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile all’interessato, anche mediante accesso o acquisizione istruttoria nel giudizio. La legge n. 241/1990 non impone di accludere al provvedimento gli atti cui esso rinvia. La mancata conoscenza effettiva del preavviso, prodotto in giudizio e confluito nel fascicolo telematico, non integra violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 quando il difensore abbia successivamente svolto attività processuale che presuppone la consultazione degli atti. L’omessa proposizione di motivi aggiunti avverso le ragioni del diniego rese note preclude la relativa censura.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Le ragioni del diniego sono espresse per relationem mediante rinvio alla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e al parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, per l’omessa comunicazione al lavoratore del preavviso di rigetto, e il difetto di motivazione, assumendo di non aver avuto disponibilità né conoscenza degli atti richiamati. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, ha acquisito la documentazione dall’Amministrazione, già costituita.
La Motivazione della Corte
L’istruttoria ha chiarito che il rigetto si fonda sulla causa ostativa di cui al comma 9 del citato art. 103: il datore di lavoro non avrebbe proceduto, in occasione del decreto flussi 2012, all’assunzione di tre lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto il nulla-osta. È emerso inoltre che il preavviso di rigetto è stato consegnato all’indirizzo corretto del lavoratore, quello indicato nella domanda di emersione, mentre il provvedimento di diniego è stato notificato a un indirizzo errato.
Il Collegio esclude la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Anche ammettendo che il procedimento notificatorio non abbia determinato l’effettiva conoscenza dell’atto per irreperibilità del destinatario, il preavviso è stato prodotto in giudizio sin dal 6 aprile 2023. Se ne presume quindi l’avvenuta conoscenza, tanto più che il difensore ha svolto, dopo tale data, ulteriore attività processuale che ha richiesto la consultazione del fascicolo telematico.
Il Tribunale ritiene infondato anche il vizio di motivazione. Secondo la costante giurisprudenza, l’obbligo motivazionale è assolto quando le ragioni della decisione si desumono dal richiamo ad altro atto, purché indicato e reso disponibile. La legge sul procedimento amministrativo non obbliga l’Amministrazione ad accludere gli atti richiamati, essendo sufficiente la loro disponibilità, garantita dall’accesso o dai poteri istruttori del giudice. Il Collegio richiama TAR Umbria Perugia, 2 dicembre 2022, n. 889.
Nel caso concreto il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, decisivo per lo Sportello Unico, è stato riprodotto nel preavviso, a sua volta richiamato nel provvedimento finale, e l’interessato ne ha chiesto l’accesso. L’obbligo di motivazione per relationem è dunque assolto, anche a seguito dell’acquisizione istruttoria.
Il ricorso è respinto. Il Collegio rileva la manifesta infondatezza delle doglianze, non avendo il ricorrente censurato nel merito le ragioni del diniego tramite motivi aggiunti, e dispone la revoca del gratuito patrocinio concesso in via provvisoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.