Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 235 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non impugnato nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e fissa un termine per l’adempimento. In caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, senza riconoscere alcun compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, secondo quanto previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto del 16.1.2018 depositato il 17.1.2018, aveva accolto la domanda proposta ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma complessiva di euro 5.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con distrazione delle spese in favore del difensore.
Il decreto è stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto opposto possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.
Il giudice ha poi accertato il rispetto della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il ricorrente ha inviato la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di altre azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
È risultato decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento fosse eseguito, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Nel merito è stato quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dalle norme sopra citate. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo soccombenza, comprensive delle spese vive successive al decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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