Cambio di destinazione d’uso e sanatoria: il ripristino fa venir meno l’interesse (TAR Sicilia n. 2498 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un immobile non arreca lesione all’interesse legittimo di chi, medio tempore, abbia ripristinato con S.C.I.A. in sanatoria la destinazione originaria, ottenendone l’assentimento ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. In tal caso il ricorso avverso il diniego è inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile alcun effetto satisfattivo conseguibile mediante l’annullamento. L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e quello ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 riguardano, infatti, interventi distinti e non sovrapponibili, con la conseguenza che l’esito favorevole del secondo procedimento non travolge il diniego adottato nel primo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un locale al piano terra di un fabbricato in Messina, aveva frazionato il proprio deposito e destinato una porzione ricavata a uso commerciale, in assenza di titolo. Per regolarizzare l’intervento presentava nel 2019 istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, come recepito in Sicilia dall’art. 14 L.R. n. 16/2016. Dopo il preavviso di diniego, il ricorrente avviava un distinto procedimento mediante S.C.I.A. in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, dichiarando di avere ripristinato la destinazione a deposito e regolarizzando il frazionamento. La S.C.I.A. veniva assentita.
Il Dipartimento Edilizia Privata rigettava quindi l’originaria istanza di permesso in sanatoria. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà ed errore sui presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’immobile insiste in un fabbricato realizzato in passato senza titoli edilizi e poi sanato con la normativa eccezionale sul condono edilizio. La persistenza dei locali a deposito era stata esplicitata solo con la variante del 2002 ai sensi dell’art. 15 L. n. 47/1985. Nonostante la sanatoria, nel 2004 il ricorrente aveva realizzato ulteriori abusi, frazionando i depositi e destinandone uno a uso commerciale.
La Corte distingue nettamente le due istanze. Con quella ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 il ricorrente aveva rappresentato di avere destinato ad uso commerciale uno dei locali ottenuti dal frazionamento; con la S.C.I.A. ex art. 37 aveva invece dichiarato di avere ripristinato l’originaria destinazione a deposito. Da qui la comprensibilità dell’esito favorevole della seconda: l’accertamento di conformità ex art. 37 è ammesso solo per gli interventi riconducibili alla tassativa tipologia dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, che consente varianti non incidenti su parametri urbanistici e volumetrie.
I lavori di frazionamento del 2004 avrebbero potuto ottenere la valutazione di conformità solo una volta ripristinata la destinazione a deposito. Il preteso uso commerciale, invece, comporta un aggravio dei parametri urbanistici e si pone in violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. Il diniego impugnato risulta pertanto legittimo.
Su queste premesse si innesta la statuizione in rito. Poiché il ricorrente, con la S.C.I.A. ex art. 37, aveva già cessato la destinazione commerciale al momento dell’adozione del provvedimento avversato, l’utilizzazione attuale dei locali fa venir meno l’interesse al ricorso. Il diniego non dispone alcuna demolizione, ma si limita a vietare il cambio di destinazione d’uso a commerciale, senza arrecare pregiudizio effettivo. Un eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto satisfattivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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