Commissioni di concorso universitario e obbligo di astensione del commissario coautore (TAR Sardegna n. 130 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica e di pubblicazioni comuni tra un componente della commissione giudicatrice e un candidato non integra, di per sé, causa di incompatibilità o obbligo di astensione. L’art. 6 della legge n. 241/1990 impone l’astensione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. Il conflitto di interessi non opera in via astratta, ma richiede un accertamento concreto della sua incidenza sull’esito della valutazione. La predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La censura che non supera la prova di resistenza è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dall’Università di Cagliari per il conferimento di un incarico di tutor didattico esperto per il laboratorio di giornalismo e ufficio stampa. All’esito della procedura si è classificato secondo con 52 punti, mentre l’incarico è stato attribuito al controinteressato con 61 punti.
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, il bando e i verbali della commissione. Ha dedotto la violazione del dovere di astensione della Presidente della commissione, coautrice con il controinteressato di un manuale e di altre pubblicazioni, e l’illegittimità della valutazione dei titoli per difetto di motivazione e irragionevolezza dei punteggi. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, essendo l’incarico già esaurito, e ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4028 del 2024, il Tribunale osserva che i rapporti di collaborazione scientifica costituiscono ipotesi fisiologica nel mondo accademico. L’obbligo di astensione sorge solo quando la comunanza di interessi, anche economici, raggiunge un’intensità tale da far dubitare dell’imparzialità del giudizio. Neppure la relazione tra “maestro” e “allievo” integra automaticamente una causa di incompatibilità.
Il ricorrente si è limitato a richiamare precedenti in materia senza dimostrare l’incidenza concreta del rapporto sulla valutazione. Il Tribunale sottolinea che la valutazione ha natura collegiale e che, nel caso specifico, sono state ritenute pertinenti solo quattro pubblicazioni su tredici presentate dal controinteressato. È risultato decisivo un criterio oggettivo, il voto di laurea, sul quale il controinteressato ha conseguito il punteggio pieno. La pronuncia Cons. Stato, sez. VII, n. 8927 del 2024, relativa al commissario testimone di nozze del candidato, è ritenuta fattispecie diversa e non pertinente.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che la commissione ha dettagliato i criteri nel verbale del 7 agosto 2023, specificando punteggi per ciascuno dei quattro macro-ambiti previsti dall’art. 4 del bando. Tale dettaglio rende sufficiente la valutazione numerica espressa. La doglianza sul punteggio attribuito al master è infondata: la predeterminazione dei criteri rientra nell’ampia discrezionalità della commissione, non sindacabile salvo irragionevolezza, e la differenza di durata e impegno rispetto alla laurea magistrale giustifica il punteggio ridotto. La difesa erariale ha inoltre dimostrato che il corso seguito dal ricorrente non possiede i requisiti del master ai sensi del D.M. n. 270 del 2004.
La censura sull’alta qualificazione professionale del controinteressato è respinta: entrambi i candidati hanno riportato il punteggio massimo per il criterio delle pubblicazioni e altri titoli, e il bando non lega tale profilo al possesso della laurea. Infine, la doglianza sull’omessa valutazione dei corsi di formazione è inammissibile per carenza di interesse, non superando la prova di resistenza stante il divario di nove punti tra i candidati; nel merito, è generica e mira a sostituire la valutazione della commissione.
Il ricorso è rigettato. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità dei profili giuridici trattati.
Nota della Redazione
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