Emersione lavoro domestico: reddito valutato nella complessiva solidità economica del datore (TAR Toscana n. 1829 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare del lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il requisito reddituale del datore di lavoro previsto dall’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 non si esaurisce nel solo reddito imponibile, ma va valutato alla luce del successivo comma 3, che consente di considerare anche i redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CU. La ratio della disposizione è accertare la complessiva solidità economica del datore, chiamato a far fronte ai bisogni propri e della famiglia e a retribuire il lavoratore. È pertanto illegittimo il provvedimento prefettizio che, ai fini del raggiungimento della soglia di 27.000 euro, computi il solo reddito imponibile e non anche il maggior reddito da lavoro dipendente risultante dalla documentazione fiscale. L’Amministrazione non può introdurre criteri restrittivi — quale lo scorporo dell’importo dell’assegno sociale dal reddito dei parenti non conviventi — privi di base normativa.
Il Fatto
Il lavoratore ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, per sostegno al bisogno familiare. Il rigetto si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva computato un reddito imponibile del datore inferiore alla soglia prevista dal D.M. 27 maggio 2020 per i nuclei familiari composti da più soggetti conviventi.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento sotto un duplice profilo: l’omessa considerazione dell’intero reddito del datore — risultante dalla CU in misura superiore a quella indicata dall’Amministrazione — e l’illegittimità del criterio dello scorporo dell’assegno sociale dal reddito dei familiari non conviventi, criterio non previsto dalla norma. La questione arriva al giudice amministrativo dopo il rigetto della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020, che fissa in 27.000 euro il reddito imponibile minimo del datore per i nuclei familiari con più soggetti conviventi, considerando rilevanti anche i redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado non conviventi. La norma, tuttavia, non esaurisce il perimetro valutativo.
Il successivo comma 3 dispone espressamente che, ai fini della valutazione della capacità economica del datore, «può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU». Il Tribunale ne trae la conseguenza che la disposizione, pur ancorando la regola di base al reddito imponibile, non preclude la considerazione di ulteriori redditi.
La ratio della norma è chiara: valutare la complessiva solidità economica del datore, che deve poter mantenere sé e la propria famiglia ed essere in grado di retribuire il lavoratore. Su questa base il Collegio rileva che nel caso di specie era pacifico in atti un reddito imponibile di 14.684 euro e un totale di redditi da lavoro dipendente di 18.032 euro, che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare ai sensi del comma 3.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, ritenendo superata la soglia di 27.000 euro sommando il reddito complessivo del datore, quello del fratello convivente e la quota del figlio adottivo non convivente al netto dello scorporo dell’assegno sociale, per un totale di euro 27.697,75. Il criterio dello scorporo applicato dallo Sportello Unico resta così travolto dall’accoglimento.
Il Collegio annulla pertanto il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso. Liquida infine il compenso al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con dimezzamento ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.