Revoca dell’autorizzazione alla vendita di beni ex E.R.S.A.P. e difetto di giurisdizione (TAR Puglia n. 1527 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca, da parte della Giunta regionale, dell’autorizzazione ad alienare beni di riforma fondiaria già oggetto di trattativa con il promissario acquirente, adottata sulla base dell’art. 13 l.r. Puglia n. 20/1999, costituisce atto iure privatorum e non espressione di potere autoritativo. In presenza di una sequenza procedimentale interamente privatistica, caratterizzata da contratto preliminare di vendita, scambio di lettere di intenti, accettazione del prezzo e versamento dell’acconto, la posizione del privato non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo. La cognizione della controversia spetta pertanto al giudice ordinario, non ravvisandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a.. Il criterio discretivo va individuato nella natura sostanziale della situazione soggettiva dedotta e nella sussistenza di una norma attributiva di potere pubblicistico, non nella qualificazione formale prospettata dalle parti.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto all’ente regionale di sviluppo agricolo l’acquisto di una porzione immobiliare del complesso aziendale che conduceva in forza di un rapporto risalente nel tempo. Con due distinte delibere di Giunta, la Regione, subentrata all’ente soppresso, aveva autorizzato l’alienazione di porzioni del bene in favore della richiedente, a fronte di corrispettivi accettati e con concessione della dilazione di pagamento. La ricorrente aveva versato un cospicuo acconto, senza che si addivenisse alla stipula dell’atto definitivo di vendita.

Con successiva deliberazione la Giunta ha revocato le precedenti autorizzazioni, facendo venir meno il proprio consenso all’alienazione. La ricorrente ha impugnato tale revoca davanti al giudice amministrativo, deducendo nullità per elusione del giudicato, difetto di motivazione e istruttoria, violazione dei principi di buona fede e di art. 21-quinquies legge n. 241/1990. La Regione ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito e la ritiene fondata. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 22834/2022 e Cons. Stato, III, n. 3896/2023, il Tribunale ricorda che il riparto di giurisdizione si determina in funzione della reale natura della situazione soggettiva dedotta, secondo il criterio della causa petendi e del petitum sostanziale. Occorre verificare se sussista una norma che attribuisca all’Amministrazione un potere pubblicistico: solo in tal caso può configurarsi un interesse legittimo, mentre in assenza di tale potere la posizione del privato è di diritto soggettivo.

Applicando tale criterio, il Tribunale ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, costituita dall’art. 13 l.r. n. 20/1999. I commi 3, 5 e 7-quinquies della norma, lungi dal conferire poteri autoritativi, operano su un piano esclusivamente privatistico, come dimostrano i riferimenti al contratto preliminare di vendita, alla trattativa mediante scambio di lettere di intenti e all’accettazione del prezzo da parte del promissario acquirente.

La natura privatistica del rapporto è confermata dal Disciplinare approvato con D.G.R. n. 734 del 4.6.2007, che delinea un rapporto paritario tra Amministrazione e privato, prevedendo deposito cauzionale, vincoli tra le parti contraenti, inadempienza del promissario e penali per ritardata stipula. Ne deriva che la revoca impugnata va qualificata come atto iure privatorum, volto a far venir meno il consenso già espresso alla vendita, e non come esercizio di potere autoritativo.

Il Collegio esclude inoltre che ricorra un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., condividendo quanto già affermato nella sentenza n. 497/2017 dello stesso Tribunale: non si tratta di controversia su beni pubblici né di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, richiamando sul punto Cass. civ., SS.UU. n. 4683 del 2015. Il rapporto intercorso ha natura privatistica e va ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto al giudicato formatosi con la sentenza n. 1872/2011, il Tribunale esclude che esso possa spiegare autorità esterna in punto di giurisdizione, avendo avuto ad oggetto atti e questioni differenti, come si ricava da Cons. Stato, V, n. 2542/2012. La sentenza dichiara quindi il difetto di giurisdizione, con riproposizione dell’azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e compensa integralmente le spese per la peculiarità e complessità della disciplina applicabile.

Nota della Redazione

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