Opere in area SIC e Geoparco (TAR Sardegna n. 253 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualsiasi intervento da realizzarsi all’interno di un sito di interesse comunitario o di una zona speciale di conservazione deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 357/1997, anche quando l’opera sia astrattamente riconducibile all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. L’anteriorità della VINCA rispetto ad ogni altro adempimento amministrativo costituisce fattore non interpretativamente negoziabile. Se il sedime ricade in un Geoparco, è altresì necessario il nulla osta del Consorzio. In difetto di tali adempimenti il Comune dispone legittimamente la sospensione dei lavori e il ripristino, né il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nel valutare la significatività dell’incidenza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una villetta e di un’ampia area cortilizia nel Comune di Sant’Anna Arresi, ricompresa nel SIC del Promontorio, dune e zona umida di Portopino, hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale che ha loro intimato la immediata sospensione dei lavori, la demolizione e il ripristino dei luoghi per numerose opere realizzate senza titolo: staccionate e pilastri, camminamenti in ghiaia e pianelle, tettoia, piscina fuori terra, box prefabbricato, ampliamento di un laghetto salmastro, piazzola per elicotteri, impianti e piantumazioni.
I ricorrenti hanno circoscritto il gravame ad alcune sole opere, dichiarando di voler demolire tettoia e piscina, e hanno sostenuto la loro riconducibilità all’attività edilizia libera, l’assenza di significativa incidenza sull’habitat e l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 31/2017. Il Comune, costituito, ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area: notevole pregio naturalistico, vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 42/2004 e delle NTA del PPR, inclusione nel Parco Geominerario e classificazione come SIC. Da tali caratteristiche deriva l’assoggettamento alla disciplina della direttiva 92/43/CEE e del suo regolamento di attuazione.
Richiamato l’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 357/1997, il Tribunale osserva che tutti gli interventi potenzialmente idonei a incidere sul sito vanno sottoposti a VINCA, secondo il principio di precauzione. La valutazione compete in via esclusiva al Servizio V.I.A. regionale, che si pronuncia mediante screening: il rischio di pregiudizio significativo va escluso sulla base di elementi obiettivi, non essendo sufficiente l’assertiva irrilevanza prospettata dalla parte.
Il passaggio decisivo è che l’eventuale natura libera dell’opera non esonera dall’adempimento: quand’anche un intervento rientri nell’attività edilizia libera, se ricade in area tutelata deve comunque essere sottoposto alla valutazione di incidenza, e se ricade nel Geoparco necessita del nulla osta del Consorzio. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento secondo cui l’autorizzazione preventiva dell’autorità preposta al vincolo è indefettibile, con l’anteriorità della VINCA rispetto a ogni ulteriore adempimento (fra le altre, Cons. Stato n. 4327/2017 e Cons. Stato n. 4135/2021).
Nel caso concreto è pacifico che nessuno degli interventi sia stato sottoposto agli enti competenti: gli stessi ricorrenti hanno dichiarato di avere presentato istanza di VINCA solo in corso di giudizio, dopo l’ordinanza. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione discrezionale sulla significatività dell’incidenza. Ne segue la legittimità del provvedimento ripristinatorio e il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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