Emersione lavoro irregolare: capacità reddituale e preavviso via PEC (TAR Campania n. 1169 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, il datore di lavoro che intenda avvalersi della procedura è onerato di indicare nell’istanza telematica un domicilio digitale idoneo; in difetto, la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 mediante servizio postale universale è legittima e non determina alcuna violazione delle garanzie procedimentali. Il requisito della capacità economica del datore di lavoro, per l’assunzione di lavoratori domestici, si commisura al reddito imponibile dichiarato e non al fatturato dell’eventuale attività d’impresa, dovendosi fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda. Non sussiste violazione del dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 quando il diniego discenda da dati reddituali obiettivi e dalla presentazione di plurime istanze incompatibili con la capacità economica attestata.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, aveva presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per l’assunzione di un cittadino extracomunitario come lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta aveva respinto la domanda sulla base del parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva verificato presso l’Agenzia delle Entrate un reddito del 2019 insufficiente a regolarizzare ulteriori lavoratori oltre quello già autorizzato.
Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto e il parere presupposto, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso a mezzo posta elettronica, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il reddito dichiarato fosse compatibile con l’assunzione e invocando il soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando integralmente le argomentazioni della memoria del Ministero dell’Interno e le ragioni già poste a fondamento del rigetto dell’istanza cautelare, ritenute pienamente condivisibili e idonee a sostenere la decisione di merito.
Quanto alla prima censura, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il lavoratore non aveva indicato nell’istanza telematica alcun indirizzo di posta elettronica certificata, unico strumento giuridicamente valido per la notifica. Il ricorso al servizio postale universale era pertanto legittimo, essendo stato attivato secondo le modalità e con gli esiti descritti nella memoria difensiva.
Il giudice amministrativo affronta poi il requisito della capacità economica. L’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 fissa per il lavoro domestico soglie di reddito imponibile del datore di lavoro persona fisica — ventimila euro annui per nucleo con un solo percettore, ventisettemila per nucleo con più conviventi. L’Ispettorato, verificato un reddito imponibile di importo inferiore alla soglia necessaria per più lavoratori, aveva emesso un solo parere positivo e sei negativi, applicando il criterio cronologico del comma 4 del medesimo articolo. Il Collegio ribadisce che i riferimenti al fatturato dell’attività d’impresa non hanno valenza, trattandosi di assunzioni domestiche e non di dipendenti d’azienda.
Nessuna violazione, infine, del dovere di soccorso istruttorio. Il rigetto discende dalla presentazione di plurime istanze di regolarizzazione rispetto a una capacità reddituale congrua per un solo lavoratore. Non si ravvisa quale ulteriore documentazione avrebbe potuto superare tali inconvertibili dati di fatto, non potendo rilevare documenti formatisi dopo l’emanazione del diniego.
La conclusione è avvalorata dal precedente T.A.R. Ancona (Marche) sez. I, 5.07.2022, n. 407, secondo cui il datore di lavoro può attestare la capacità economica facendo riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la fase di merito.
Nota della Redazione
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