Affidamento familiare, contributo comunale ai soli affidatari non parenti (Cons. Stato n. 5178 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La normativa in materia di affidamento familiare non impone alle amministrazioni locali di erogare il contributo economico in favore degli affidatari, che non sono pertanto titolari di alcun diritto soggettivo alla prestazione. Una volta esercitata la facoltà di concedere il sussidio, l’ente può legittimamente riservarlo ai soli affidatari non parenti e subordinare l’erogazione in favore dei parenti entro il quarto grado all’accertamento di uno stato di bisogno. La diversità di disciplina non integra discriminazione, perché i parenti sono già gravati da un obbligo di mantenimento ex art. 316 bis cod. civ. e, in via generale, da quello alimentare ex art. 433, n. 3, cod. civ.. Le linee guida regionali in materia hanno natura meramente orientativa e non vincolante, rimettendo an e quantum alla determinazione delle singole amministrazioni.
Il Fatto
Due coniugi, affidatari delle nipoti minorenni per decreto del Tribunale per i minorenni, impugnavano davanti al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il provvedimento con cui il Comune aveva negato l’erogazione del contributo previsto dall’art. 80 l. n. 184 del 1983, unitamente agli atti presupposti nella parte in cui prevedevano una contribuzione pari a zero per l’affidamento a parenti entro il quarto grado.
I ricorrenti contestavano la scelta comunale di riconoscere il sussidio ai soli affidatari non parenti, deducendone l’irragionevolezza e il carattere discriminatorio, oltre al contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e buona amministrazione. Il TAR respingeva il ricorso, qualificando la misura come esplicazione della discrezionalità dell’ente, vincolato al rispetto dei limiti di bilancio. Proponevano quindi appello i ricorrenti, affidandolo a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera la preliminare eccezione di inammissibilità per genericità del gravame, ritenendo di poter decidere nel merito per l’infondatezza delle censure. Gli appellanti, del resto, non contestavano l’assenza di un obbligo legislativo di erogazione, ma sostenevano che il Comune, una volta riconosciuto il beneficio, avrebbe dovuto distribuirlo secondo l’impegno sociale degli affidatari, senza distinzioni legate al rapporto di parentela.
La Corte esclude l’irragionevolezza del regolamento comunale. Destinatari della tutela apprestata dalla normativa sull’affidamento sono direttamente i minori, non gli eventuali parenti affidatari; su questi ultimi grava un obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 316 bis cod. civ. e, in termini più generali, quello alimentare ex art. 433, n. 3, cod. civ., ove non possa essere assolto dai genitori. Tale autonomo obbligo impedisce di assimilare i parenti ai terzi affidatari: solo per questi ultimi è ragionevole un sussidio fisso e automatico, che prescinda dalle condizioni reddituali.
Né la legge n. 184 del 1983 né la disciplina regionale di dettaglio impongono agli enti locali di erogare il contributo. La facoltà, una volta esercitata, va definita alla luce del quadro normativo complessivo, tenendo conto dei limiti delle disponibilità finanziarie richiamati dall’art. 5, quarto comma, l. n. 184 del 1983. L’amministrazione non era perciò tenuta a distribuire il sussidio paritariamente a tutti gli affidatari, potendo differenziare tra soggetti già obbligati alla cura dei minori e soggetti che non lo sono.
Quanto alle linee guida regionali richiamate dagli appellanti, la Corte ne ribadisce la natura puramente orientativa, non vincolante. La stessa deliberazione, nel rinviare alle determinazioni delle amministrazioni competenti, dà atto della discrezionalità delle valutazioni in ordine all’an, al quomodo e al quantum delle erogazioni. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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