Emersione lavoro irregolare: reddito del datore e diniego plurime istanze (TAR Campania n. 1165 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, il requisito della capacità economica del datore di lavoro si accerta sull’ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda. Il datore che presenti plurime istanze può ottenerne l’accoglimento solo nei limiti della propria capacità reddituale, secondo l’ordine cronologico di presentazione e la disciplina dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020. Il diniego fondato sull’insufficienza del reddito non integra violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 quando la comunicazione sia stata inviata al recapito indicato, in assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata. Non è configurabile un obbligo di soccorso istruttorio volto ad acquisire documentazione ulteriore, quando il rigetto dipende da dati di fatto non superabili.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, presenta in data 10 luglio 2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per un lavoratore extracomunitario addetto all’assistenza alla persona. Lo Sportello, sulla scorta del parere sfavorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, adotta il decreto di rigetto, notificato il 2 settembre 2021.
Il provvedimento si fonda sulla verifica presso l’Agenzia delle Entrate: il reddito del datore relativo all’anno 2019 consentirebbe la regolarizzazione di un solo lavoratore. Il ricorrente impugna il diniego e il parere presupposto davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per mancata comunicazione a mezzo posta elettronica e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato. Il ragionamento muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 103, comma 3, d.l. n. 34/2020 circoscrive l’emersione ai settori ivi indicati, tra cui l’assistenza alla persona; l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 subordina l’ammissione all’attestazione di un reddito imponibile minimo, pari a 20.000 euro annui per il nucleo composto da un solo percettore e a 27.000 euro per il nucleo con più conviventi.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è stato inviato al recapito indicato nell’istanza telematica: il lavoratore non aveva conferito alcuna PEC, unico strumento giuridicamente valido per la notifica, e l’ufficio ha legittimamente utilizzato il servizio postale universale, con perfezionamento per compiuta giacenza.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la sentenza valorizza la circostanza che il datore aveva presentato sette istanze per lavoratori domestici. L’ITL, in applicazione dell’art. 9, comma 4, D.M. 27 maggio 2020, ha espresso un solo parere positivo e sei negativi per insufficienza reddituale, in base all’ordine cronologico delle domande. Il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione 2019 non consentiva, dunque, la regolarizzazione oltre il lavoratore già autorizzato.
Il Collegio nega anche la violazione del soccorso istruttorio. Il rigetto deriva dalla presentazione di plurime istanze e dall’insufficienza reddituale, dati di fatto non superabili mediante ulteriore documentazione. La conclusione è avvalorata dal richiamo a T.A.R. Ancona, sez. I, n. 407 del 5.07.2022, secondo cui il datore può attestare la capacità economica con riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non potendo dichiarare una situazione reddituale futura e incerta.
Il Tribunale respinge quindi il ricorso e compensa le spese della fase di merito, già poste a carico del ricorrente per la fase cautelare.
Nota della Redazione
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