Il vicino non può impugnare la variante che elimina le opere lesive (TAR Trentino-Alto Adige n. 236 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variante a un titolo edilizio che elimini le opere in precedenza contestate dal vicino costituisce, per quest’ultimo, un miglioramento e non un pregiudizio; il terzo non ha quindi interesse a impugnarla. La decadenza maturata nei confronti del progetto originario non si riapre per effetto dell’adozione di una modifica migliorativa, perché il ricorso avverso la variante presupporrebbe un interesse a contestare un assetto già consolidato. Il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei profili che ne rendono evidente la lesività, non dalla conoscenza di tutti i suoi elementi. La variante che non introduce nuovi vizi, ma riduce il carico urbanistico, rende inammissibile il ricorso proposto senza specifiche censure.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di fondi confinanti, impugnavano davanti al TAR Trentino-Alto Adige il permesso di costruire n. 24 del 30.03.2023 e l’autorizzazione paesaggistica n. 22, oltre al permesso n. 62 dell’11.07.2024 e alla relativa autorizzazione n. 69, con cui il Comune aveva parzialmente modificato il progetto originario. L’intervento riguardava la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di alcune unità abitative, con realizzazione di abbaini e di un balcone.
La variante era stata richiesta dagli stessi ricorrenti nell’ambito di un ricorso d’urgenza proposto davanti al giudice ordinario in merito al cantiere. In quella sede erano stati eliminati il balcone e uno degli abbaini. Il TAR, adito dai vicini dopo la mancata sospensiva, doveva verificare la tempestività dell’impugnazione e l’interesse alla contestazione delle modifiche.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha esaminato in via preliminare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dai controinteressati, ritenendole fondate. Quanto al titolo originario, il ricorso era tardivo: la piena conoscenza del permesso n. 24/2023 era stata raggiunta prima del 6 marzo 2024, quando il giudice ordinario aveva conferito l’incarico al consulente tecnico nell’ambito del procedimento cautelare, essendo evidente che la deduzione di violazioni del regime delle distanze presuppone la conoscenza del titolo.
Il TAR ha richiamato il principio affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 1474/2025, secondo cui il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dal momento in cui la parte percepisce l’esistenza del provvedimento e i profili che ne rendono evidente la lesività, non essendo necessaria la conoscenza di tutti gli elementi. Nel caso concreto, la partecipazione al procedimento d’urgenza davanti al giudice ordinario dimostrava la conoscenza anteriore del titolo, con conseguente decadenza dall’impugnazione.
Quanto alla variante, l’impugnazione era tempestiva ma inammissibile per difetto di interesse e di motivi. Le modifiche approvate — soppressione dei balconi, sostituzione di un abbaino con una finestra da tetto, dotazione di finestre per i bagni — costituivano un’oggettiva riduzione del carico urbanistico. Il giudice ha osservato che una finestra da tetto è di rilevanza costruttiva minima, non crea visuali e non incide sui rapporti di vicinato, a differenza dell’abbaino, che apre visuali e incide sulle distanze. Gli stessi ricorrenti non avevano formulato censure sui nuovi elementi, riversando le doglianze esclusivamente sul progetto originario.
Il collegio ha concluso che nessun pregiudizio era derivato dalla variante rispetto al progetto iniziale, non tempestivamente impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controinteressati e del Comune, nella misura di euro 2.500,00 ciascuno, oltre accessori; nessuna statuizione nei confronti dei soggetti non costituiti.
Nota della Redazione
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