Emersione lavoro irregolare: idoneità alloggiativa requisito autonomo e necessario (TAR Lazio n. 444 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, il richiamo al contratto di soggiorno contenuto nel comma 15 della medesima disposizione comporta l’applicazione delle prescrizioni che connotano tale istituto, compresi i parametri minimi dell’alloggio. L’idoneità alloggiativa costituisce pertanto requisito autonomo e necessario, la cui verifica spetta all’amministrazione. Il diniego che si fondi sul difetto di tale requisito, adeguatamente istruito e non confutato dal ricorrente con allegazioni idonee, è legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente presentava, tramite una datrice di lavoro, domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. La procedura si concludeva con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro domestico presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Seguivano l’inoltro del KIT postale, un contratto a tempo determinato e una variazione del rapporto di lavoro.
La Questura, dopo aver avviato l’istruttoria sulla sistemazione alloggiativa e aver notificato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, respingeva l’istanza con decreto notificato nel gennaio 2022. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. L’amministrazione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e individua il nodo nella prova del possesso di un alloggio idoneo. Il richiamo espresso contenuto nell’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020 alla nozione di contratto di soggiorno non può che implicare, secondo la giurisprudenza amministrativa costante, l’applicazione delle prescrizioni che connotano tale fattispecie, compresa quella relativa ai parametri minimi previsti per l’alloggio.
Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 aprile 2023 nn. 261 e 262, TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 marzo 2023 n. 1369 e TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 marzo 2023 nn. 155, 157 e 158, oltre alla sez. I, 14 gennaio 2023 n. 10. Da tali precedenti ricava che l’idoneità alloggiativa non è un requisito meramente formale, ma un presupposto sostanziale della procedura di emersione.
Nel caso concreto, la Questura aveva rilevato, mediante consultazione delle banche dati e comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, incongruenze sull’abitazione dichiarata e l’assenza di contratti di locazione in essere. Il ricorrente, convocato previo avviso, non era stato in grado di indicare con certezza il proprio domicilio né di riconoscere la via e la residenza dichiarate. La successiva rettifica del numero civico non era stata accompagnata dalla documentazione abitativa richiesta.
Il Collegio sottolinea che l’esito negativo dell’accertamento svolto in sede procedimentale non risulta in alcun modo confutato nel giudizio: al ricorso non è stata allegata documentazione utile a provare il possesso di un alloggio certo. Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione amministrativa quando questa sia sorretta da un’istruttoria adeguata e da motivazione congrua. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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