Silenzio assenso sul permesso di costruire e poteri di autotutela del Comune (TAR Puglia n. 1327 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni, elevato a quaranta in caso di preavviso di rigetto, e decorre dalla presentazione della domanda. La richiesta di integrazione documentale sospende il termine solo se formalizzata nel termine di sessanta giorni e nei limiti dell’art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001; l’interruzione opera esclusivamente se i chiarimenti sono richiesti entro trenta giorni dalla domanda, ai sensi del comma quinto. Decorso inutilmente il termine, sulla domanda si forma il silenzio assenso, salvo che sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali. La conformità urbanistica dell’intervento costituisce requisito di validità del titolo tacito, non di perfezionamento della fattispecie: l’amministrazione può contestarla solo esercitando il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società ha presentato il 1° dicembre 2023 domanda di permesso di costruire per l’ampliamento di un manufatto residenziale in corso di costruzione, allo stato grezzo, sito in agro di un Comune pugliese. Con nota del 17 aprile 2024 il dirigente comunale ha chiesto integrazioni documentali e chiarimenti, rappresentando dubbi sulla delimitazione del lotto urbanistico e sull’individuazione di un terzo proprietario di particelle ricomprese nel lotto stesso. La società ha contestato le richieste e ha diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento.

Il Comune ha reiterato le richieste con successive note del 6 giugno, 7 agosto e 12 settembre 2024, e infine con nota del 26 marzo 2025 ha comunicato che le integrazioni spontanee non superavano i motivi ostativi già rappresentati, ritenendo la pratica sospesa in attesa della decisione del TAR. La società ha impugnato tutti gli atti con ricorso e due motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento della formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando la lettura combinata dei commi terzo e sesto dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e il comma ottavo, che prevede la formazione del titolo tacito in caso di inerzia dell’amministrazione. La domanda del 1° dicembre 2023 è stata riscontrata solo il 17 aprile 2024, ben oltre i novanta giorni, senza che fossero prospettati vincoli ostativi.

Il Tribunale respinge la difesa comunale secondo cui l’ufficio tecnico avrebbe rilevato incongruenze in incontri interlocutori e avrebbe sospeso la pratica sul portale SUET. Si tratta di affermazioni generiche, prive di riscontro documentale, che non dimostrano la formalizzazione di specifiche carenze istruttorie prima della scadenza del termine. Solo tale formalizzazione avrebbe consentito la sospensione ai sensi del comma quarto. Parimenti irrilevante è la clausola di interruzione del termine contenuta in calce alla nota del 17 aprile 2024: il comma quinto la consente solo se i chiarimenti intervengono entro trenta giorni dalla domanda, mentre nella specie sono stati chiesti dopo oltre quattro mesi.

Accertato il perfezionamento del silenzio assenso, il Collegio ne trae la conseguenza sull’impugnativa delle note che avevano arrestato il procedimento. Il Comune, per contestare la conformità urbanistica dell’intervento, avrebbe dovuto attivare l’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, evenienza che non risulta essere stata posta in essere. Le note dirigenziali del 2024 e del 2025 vengono pertanto annullate.

La decisione conferma l’orientamento richiamato nel testo, secondo cui la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia opera sul piano della validità del titolo tacito e non su quello del suo perfezionamento, con la conseguenza che l’amministrazione non può disconoscere gli effetti della domanda mediante un diniego tardivo, ma deve seguire il percorso dell’annullamento d’ufficio. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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