Parere negativo della Questura vincolante per l’emersione del lavoro irregolare (TAR Puglia n. 1378 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione del rapporto di lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, lo Sportello Unico per l’Immigrazione è tenuto ad acquisire il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi e, ove tale parere sia negativo per accertata pericolosità sociale dello straniero, non può discostarsene né procedere ad autonoma valutazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di pericolosità dell’Autorità di pubblica sicurezza è limitato alla manifesta irrazionalità o a vizi di analogo spessore. La disciplina speciale dell’emersione non impone di ponderare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con la conseguenza che i principi in tema di tutela della vita familiare non sono estensibili a tale procedimento.
Il Fatto
Il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario presentava, il 3 luglio 2020, la dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. La Questura esprimeva parere negativo rilevando a carico dello straniero un provvedimento di espulsione emesso dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, a titolo di sanzione sostitutiva della pena, e numerosi precedenti di polizia.
Il ricorrente presentava osservazioni, allegando certificati negativi, ma lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura rigettava l’istanza il 19 luglio 2021, recependo integralmente il parere della Questura. Proponeva quindi ricorso al TAR, chiedendo anche misure cautelari, respinte con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi già espressi in fase cautelare. Il primo motivo, con cui il ricorrente contestava la qualificazione come minaccia per l’ordine pubblico, è infondato: la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta irrazionalità. Nel caso concreto il ricorrente non solo aveva riportato condanne per uso di atto falso e per violazione del testo unico sull’immigrazione, con espulsione sostitutiva, ma risultava gravato da precedenti per lesioni personali, reati inerenti la prostituzione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Per le stesse ragioni è infondato il motivo secondo cui i precedenti sarebbero tutti riconducibili alla condizione di irregolarità del soggiorno. Il Tribunale osserva che il quadro giudiziario posto a base del provvedimento comprende reati non attinenti a tale condizione, tali da sostenere la valutazione di pericolosità sociale.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ritiene che le osservazioni siano state valutate nel rispetto dei termini, senza obbligo di analitica confutazione di ogni argomento. La motivazione per relationem è adeguata, anche perché l’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020 prevede il necessario parere favorevole della Questura.
Il Tribunale esclude poi l’automatismo denunciato: il parere negativo della Questura, fondato sull’accertamento della pericolosità, non consentiva allo Sportello Unico alcuna diversa valutazione, non potendo discostarsene. Sottolinea inoltre che, a differenza dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 richiamato dal ricorrente, la disciplina speciale dell’emersione non richiede di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, né i criteri in tema di tutela della vita familiare sono estensibili a tale procedimento.
Il ricorso è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione delle condizioni economiche e sociali del ricorrente.
Nota della Redazione
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