Incarichi di funzione nel comparto sanità e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1392 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di conferimento degli incarichi di funzione previsti dal CCNL del comparto sanità per il personale già inquadrato nella medesima area professionale non costituiscono procedure concorsuali di assunzione né progressioni verticali. Esse non determinano alcun passaggio ad area superiore né novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma attribuiscono soltanto mansioni e responsabilità più qualificate con il correlato trattamento economico aggiuntivo. Rientrano pertanto nell’ordinario potere gestionale del datore di lavoro pubblico, che agisce con la capacità e i poteri del privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Le controversie relative alla legittimità di tali atti involgono posizioni di diritto soggettivo e sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, con esclusione della giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, classificatosi secondo nella selezione interna indetta dall’ASL di Lecce per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa di referente per la gestione dei processi amministrativi distrettuali presso un distretto socio sanitario, ha impugnato la delibera di approvazione della graduatoria di merito e gli atti presupposti. La censura, articolata in un unico motivo, investiva l’ammissione della candidata prima classificata, asseritamente priva del requisito di titolo di studio richiesto dalla lex specialis.
La controinteressata e l’amministrazione resistente, costituitesi in vista della camera di consiglio, hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, insistendo in subordine per il rigetto. La causa, trattenuta in decisione all’udienza camerale, è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato anzitutto l’eccezione di rito, in applicazione degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011, confermato dalle n. 9/2014 e n. 5/2015). Ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, da individuare in funzione della causa petendi e della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio.
Applicando tale criterio al pubblico impiego privatizzato, il Tribunale ha distinto gli atti di macro-organizzazione, espressione di poteri autoritativi e assistiti da interessi legittimi, dagli atti di gestione del rapporto, ai quali si correlano posizioni di diritto soggettivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 attrae al giudice amministrativo le procedure concorsuali di assunzione e i concorsi interni con inquadramento in aree superiori, mentre le progressioni interne restano affidate alla capacità del datore di lavoro privato (Cass. civ., Sez. Un., n. 26270 del 2016; n. 21558 del 2009).
Nel caso concreto, la selezione riguardava incarichi di funzione disciplinati dagli artt. 24 e ss. del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 e riservata al personale già inquadrato nella categoria D o Ds. Il Collegio ha osservato che il conferimento non comporta passaggio ad area superiore, ma solo l’attribuzione di responsabilità più qualificate con la correlata indennità di funzione ex art. 32 del CCNL. Ha quindi qualificato la vicenda come interna alla gestione del rapporto privatizzato, richiamando TAR Abruzzo, L’Aquila, nn. 64 e 383/2021, TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 1058/2006, TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 7169/2002, TAR Abruzzo, Pescara, n. 252/2023 e TAR Piemonte, Sez. I, n. 247/2020.
Da qui la conclusione che l’esame di legittimità degli atti di conferimento degli incarichi di funzione organizzativa esula dal perimetro cognitivo del giudice amministrativo. La pretesa vantata dal ricorrente è stata qualificata come diritto soggettivo, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà proseguire per effetto della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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