Emersione lavoro irregolare: illegittimo il rigetto senza preavviso (TAR Lombardia n. 1958 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 7 legge n. 241/1990 integra violazione delle garanzie procedimentali quando la documentazione offerta dal richiedente in sede giurisdizionale sarebbe stata idonea a orientare diversamente la determinazione amministrativa. La pubblica amministrazione non può invocare la carenza documentale originaria se l’incompletezza dell’istruttoria deriva dalla lesione del contraddittorio procedimentale. Il giudice amministrativo annulla il diniego quando l’apporto partecipativo dell’interessato, se tempestivamente attivato, avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina salvadoregna, presenta istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per emersione da lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. Il Questore di Milano rigetta la domanda dichiarandola inammissibile, sul rilievo della mancata allegazione, unitamente all’istanza, della documentazione comprovante la pregressa attività lavorativa in uno dei settori ammessi dalla procedura di emersione, come prescritto dal d.m. 27 maggio 2020.
La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dell’avviso di rigetto, che le avrebbe impedito di dimostrare in sede procedimentale l’effettività del rapporto di lavoro, e l’erronea interpretazione dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, avendo lavorato come collaboratrice domestica e badante prima del 31 ottobre 2019. Il Ministero dell’Interno resiste chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso all’esito dello scrutinio congiunto delle due doglianze. Il fulcro del ragionamento è la lesione delle garanzie difensive procedimentali, che assume rilievo pregnante proprio perché gli elementi di fatto rappresentati in sede giurisdizionale erano concretamente idonei a orientare diversamente il processo decisionale dell’Amministrazione.
I giudici milanesi rilevano che la ricorrente non ha potuto introdurre ex ante nel procedimento le evidenze documentali, pur formatesi successivamente, volte a comprovare l’effettivo svolgimento della richiesta attività lavorativa. Tale impossibilità deriva dalla violazione perpetrata dai pubblici poteri. La dedotta lesione delle garanzie procedimentali resta priva di plausibile giustificazione.
In ossequio ai principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione e ai valori informanti la partecipazione e il contraddittorio procedimentale, il Collegio ritiene ragionevole l’allegazione secondo cui, se tempestivamente avvisata, la ricorrente avrebbe potuto produrre la dichiarazione della datrice di lavoro comprovante lo svolgimento dell’attività in uno dei settori pertinenti. L’omesso preavviso di rigetto ha quindi assunto valenza sostanzialmente incidente sul contenuto del provvedimento impugnato.
Il Tribunale valorizza le circostanze allegate solo in giudizio: la natura del rapporto di lavoro domestico con una cittadina italiana, con specifico orario settimanale, e il periodo di svolgimento (9 settembre 2019 – 9 marzo 2020). Nella scrittura privata versata in atti la datrice di lavoro conferma la propria qualità e le mansioni di collaboratrice domestica svolte presso l’abitazione dei genitori. Trattasi di elementi di valenza risolutiva, mai oggetto di ponderazione in violazione del principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento, proprio a causa della lesione delle guarentigie difensive spettanti alla straniera.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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