Rinnovo permesso soggiorno valutato sui redditi esistenti al diniego (TAR Lombardia n. 1956 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si conduce con riferimento alla situazione esistente al momento di adozione del provvedimento, in ossequio al principio tempus regit actum. L’obbligo dell’Amministrazione di valutare i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, imposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, riguarda esclusivamente quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell’adozione dell’atto, anche se successivi alla domanda. I fatti e i documenti sopravvenuti restano estranei al perimetro del sindacato giurisdizionale, salva la possibilità di sollecitare un riesame della posizione dello straniero in un nuovo e diverso procedimento amministrativo. La valutazione complessiva della capacità reddituale dell’interessato non può pertanto essere sostituita, in sede di giudizio, dalla dimostrazione di redditi percepiti in epoca posteriore.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Milano, il 22 agosto 2018, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione. Il diniego si fonda sulla carenza di idonei requisiti reddituali, desunta dagli accertamenti condotti presso gli archivi INPS.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma XI, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 394/1999, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene che l’Amministrazione avrebbe trascurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviato dal giugno 2018, idoneo a incrementare stabilmente le sue entrate. Il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda di aver già prospettato la reiezione in sede interinale e conferma che il ricorso non è fondato. Gli accertamenti dell’Autorità attestano l’inesistenza di redditi sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale e il decorso del termine di dodici mesi che connota il permesso in attesa di occupazione; nessuna dichiarazione dei redditi risulta presentata nel periodo di riferimento.
Le allegazioni difensive sono solo labialmente contestate e smentite dagli acclaramenti amministrativi. Il ricorrente non comprova, neppure in giudizio, la percezione di idonei flussi reddituali già al momento dell’emanazione del diniego: le allegazioni restano prive di concretezza e non incidono sull’iter logico-giuridico del provvedimento.
Il Tribunale esclude il difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha compiuto, proprio nei sensi invocati dal ricorrente, una valutazione complessiva delle prospettive lavorative ed economiche, fino alla conclusione del procedimento, e ha così considerato nel suo insieme la capacità reddituale dell’interessato.
Oggetto di valutazione non poteva che essere la situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Non rilevano la comunicazione di variazione del rapporto di lavoro domestico dell’1 giugno 2018, formatasi dopo il preavviso di rigetto notificato il 16 maggio 2018, né altri documenti posteriori, che in ogni caso non provano redditi adeguati.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’onere di considerare i nuovi elementi favorevoli concerne quelli in essere al momento dell’esercizio della potestà amministrativa, mentre i fatti sopravvenuti possono solo giustificare un riesame su sollecitazione dell’interessato (Cons. Stato, Sez. III, n. 3157 del 28 maggio 2018; TAR Lombardia, Sez. I, n. 289 del 2 febbraio 2023; TAR Campania, Sez. VI, n. 3564 del 28 maggio 2021). Il principio si impone a fortiori nel caso concreto, ove i requisiti reddituali minimi non risultano comprovati alla data del provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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