Esecuzione del giudicato e rettifica delle graduatorie GPS: ottemperanza solo effettiva (TAR Campania n. 1164 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia di merito, suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e di essere eseguita in sede di ottemperanza. L’ottemperanza al giudicato non si esaurisce nel deposito del provvedimento che l’amministrazione assume satisfattivo, ma postula l’adeguamento effettivo e verificabile della situazione amministrativa, anche sul piano informatico e della pubblicazione. Ove l’amministrazione non dia prova dell’effettiva esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n. 1243/2023, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento dei punteggi aggiuntivi nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Il Giudice del lavoro aveva ritenuto satisfattivo dell’interesse il provvedimento con cui il dirigente dell’Ambito territoriale aveva disposto la rettifica delle graduatorie GPS 2022/2024, valorizzando i punteggi per titoli e servizi.

Secondo il ricorrente, quell’atto era rimasto cartolare: il punteggio non era stato aggiornato nel sistema informativo ministeriale, le graduatorie non erano state ripubblicate e non erano stati stipulati i contratti a tempo determinato. Da qui il ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale, segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: se cioè l’azione di ottemperanza sia ammissibile rispetto a una sentenza il cui dispositivo si esprime in termini di cessazione della materia del contendere. La risposta è positiva. Il Consiglio di Stato n. 7306/2020 ha affermato che la sentenza accertativa della cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito, idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e quindi a essere eseguita in sede di ottemperanza.

Nel merito, il TAR rileva che neppure dopo la disposta istruttoria il Ministero ha dato chiara prova dell’effettivo adeguamento del punteggio riconosciuto con il provvedimento del 26 gennaio 2023, che aveva determinato la pronuncia di cessazione. L’accertamento non riguarda soltanto la materiale adozione dell’atto, ma la sua traduzione concreta nella posizione del docente, anche sul piano informatico.

Il Collegio precisa inoltre di non tener conto della memoria depositata dal ricorrente il 1° febbraio 2025, in quanto tardiva. Su questa base il ricorso è dichiarato ammissibile e, nel merito, accolto.

Il TAR ordina quindi al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della parte ricorrente, un commissario ad acta, nominato in un dirigente individuato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione o in un funzionario delegato, che darà corso agli adempimenti necessari all’attuazione del giudicato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *