Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1429 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato e, riscontrata la perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina l’integrale adempimento entro un termine perentorio. Ove permanga l’inottemperanza, nomina commissario ad acta il soggetto individuato in motivazione, con facoltà di delega all’interno della struttura, al fine di garantire l’effettività della tutela. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con sentenza n. 208 dell’8 marzo 2023 il Tribunale ordinario di Firenze, sezione lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per una pluralità di anni scolastici e ha condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica dell’importo nominale di 780,00 euro, oltre al pagamento di somme a titolo di capitale e spese.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione nel marzo 2023 e non è stata impugnata, come certificato dal direttore amministrativo della sezione lavoro, così divenendo definitiva. Il Ministero ha corrisposto l’importo a titolo di capitale e spese legali, ma non ha attribuito la Carta elettronica. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: la definitività del giudicato, la corretta notificazione del ricorso e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003.
Nel merito, agli atti non risulta che il Ministero abbia provveduto all’attribuzione della Carta elettronica. L’adempimento del giudicato risulta pertanto incompleto, essendosi eseguita solo la parte relativa al pagamento delle somme e delle spese.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della Struttura, per tutti gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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