Emersione: reddito del datore requisito indefettibile e diniego vincolato (TAR Campania n. 1923 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito sufficiente in capo al datore di lavoro costituisce requisito indefettibile ai fini del positivo perfezionamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare. In difetto di tale requisito la reiezione dell’istanza integra un provvedimento vincolato per l’Amministrazione dell’Interno. La comunicazione del preavviso di rigetto a mezzo posta, all’indirizzo indicato dal richiedente e perfezionatasi per compiuta giacenza, è idonea a determinare la conoscenza legale dell’atto. La negligenza del destinatario che non ritira la corrispondenza non ridonda a carico dell’Amministrazione, che ha assolto agli obblighi partecipativi della legge n. 241/1990. L’allegazione di un reddito maggiore, priva di riscontro probatorio, non è idonea a scalfire l’accertamento istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente presentava in data 10 luglio 2020 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un lavoratore straniero. La richiesta si aggiungeva ad altre sei istanze, tutte depositate tra il 1° e il 13 luglio 2020.
L’Ispettorato del lavoro, verificato un reddito imponibile per l’anno 2019 sufficiente alla regolarizzazione di un solo lavoratore, esprimeva parere positivo per la prima istanza e sei pareri negativi per le successive, tra cui quella oggetto di causa, in applicazione dell’art. 9 comma 4 D.M. 27 maggio 2020. Lo Sportello respingeva quindi la domanda. Il ricorrente impugnava il diniego e il parere, deducendo la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per l’invio del preavviso a mezzo posta anziché via pec e allegando un reddito 2019 di circa €. 600.000,00. La domanda cautelare veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Sul piano procedimentale il Collegio ritiene la censura priva di fondamento. Il preavviso di rigetto, trasmesso all’indirizzo indicato dal richiedente e perfezionatosi dopo il compimento del periodo di giacenza prescritto, determina la conoscenza legale dell’atto. La mancata diligenza del destinatario, che non ha ritirato la corrispondenza, non può ridondare a carico dell’Amministrazione, che ha assolto agli obblighi comunicativi e partecipativi della legge n. 241/1990.
Nel merito il Tribunale richiama il costante indirizzo secondo cui il reddito sufficiente del datore di lavoro è requisito indefettibile per il perfezionamento della procedura e la sua assenza rende il diniego vincolato. Sul punto richiama TAR Campania n. 7676 del 2022 e TAR Campania n. 7713 del 2022.
L’accertamento istruttorio dell’Ispettorato aveva escluso la capienza reddituale per le sei istanze successive alla prima. Il ricorrente contestava tale esito allegando proventi per €. 600.000,00, ma il Collegio rileva che tale entità non è in alcun modo provata negli atti di causa. L’affermazione resta quindi indimostrata e non può essere valutata.
Ne deriva la conferma dell’insufficienza reddituale accertata e la legittimità del diniego dello Sportello Unico. Il ricorso è respinto siccome infondato. Le spese della fase di merito sono compensate, considerata la peculiarità del caso e l’assenza di ulteriore attività difensiva del Ministero dopo la fase cautelare.
Nota della Redazione
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