Rinnovo permesso per lavoro autonomo: reddito non comprovato e diniego legittimo (TAR Campania n. 1928 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La carenza di un reddito comprovato e sufficiente costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, attenendo alla sostenibilità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale. La mera dichiarazione dei redditi, non supportata da fatture, ricevute dei versamenti contributivi o altra documentazione contabile, non prova l’effettività dei proventi ivi indicati, poiché non costituisce atto pubblico di fede privilegiata ma dichiarazione di parte resa sul principio dell’autoliquidazione. La dichiarazione dei redditi non elide il potere-dovere dell’amministrazione di verificare l’effettiva disponibilità del reddito dichiarato. Il diniego che si fondi su tale carenza probatoria è legittimo e non richiede ulteriore motivazione in ordine ai vincoli familiari, ove questi non siano stati né dimostrati né indicati dal richiedente.
Il Fatto
Un cittadino ghanese, titolare di un’impresa individuale operante nel settore edile in Napoli, presentava nel gennaio 2017 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La Questura, dopo una comunicazione del marzo 2019 con cui richiedeva la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa e le dichiarazioni dei redditi relative al 2017 e al 2018, adottava nel marzo 2021 un provvedimento di reiezione. Il diniego si fondava sull’accertamento, presso l’anagrafe tributaria, dell’assenza di una fonte reddituale continua e stabile, e sulla mancata certificazione di un nucleo familiare presente sul territorio nazionale.
Lo straniero impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo il difetto di motivazione, la sufficienza del reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali e l’omessa considerazione dei vincoli familiari. L’amministrazione resistente eccepiva che le dichiarazioni relative agli anni 2019 e 2020 erano state formate solo dopo l’adozione del diniego. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2108/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento è requisito non eludibile per il rilascio dei titoli di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero e alla sua capacità di contribuire allo sviluppo economico senza ricorrere ad attività illecite (TAR Sicilia, Palermo, III, 1° ottobre 2024 n. 2719; TAR Sicilia, Catania, IV, 13 settembre 2024 n. 3047).
Sul piano probatorio, il Tribunale precisa che nel procedimento di rinnovo per lavoro autonomo la mera dichiarazione dei redditi non è idonea a provare la consistenza dei proventi. La dichiarazione è infatti atto di parte, reso sul principio dell’autoliquidazione, privo di efficacia fidefacente, e non elimina il potere-dovere dell’autorità di svolgere approfondimenti per verificare l’effettiva disponibilità del reddito (TAR Toscana, Firenze, II, 9 agosto 2024 n. 1009; TAR Sardegna, Cagliari, 18 maggio 2023 n. 365).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che lo straniero non ha prodotto alcuna documentazione ulteriore, di natura contabile o bancaria, atta a comprovare l’effettività dell’esercizio d’impresa e dei redditi dichiarati. Egli non ha quindi adempiuto all’onere probatorio sul possesso di un reddito lecito e sufficiente proveniente dall’attività posta a fondamento della richiesta di rinnovo.
Quanto ai legami familiari, il Tribunale osserva che nessun vincolo esistente in Italia è stato dimostrato né indicato dal ricorrente, in sede procedimentale o processuale. La doglianza sul difetto di motivazione resta così assorbita dalla verifica della correttezza dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. Il diniego si appalesa pertanto legittimo e il ricorso, infondato, viene respinto, con compensazione delle spese in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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