Esecuzione del giudicato, astreinte calcolata sugli interessi legali (TAR Campania n. 1454 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’ottemperanza al giudicato, accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. La sua quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità, ancorando il dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento e il dies ad quem all’adempimento spontaneo, anche tardivo, o all’insediamento del commissario. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, oltre il quale la misura perde la funzione compulsiva per divenire indebita locupletazione del privato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio.

Denunciata l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento. Ne è derivata l’ordinanza di esecuzione del giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio l’ha quantificata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. La scelta riflette le funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi fissato i criteri di calcolo. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente. Il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o con l’insediamento del commissario, poiché in tale ipotesi l’amministrazione non perde il potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere.

Il limite massimo è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha chiarito come la fissazione del tetto della penalità e la valutazione della non manifesta iniquità siano elementi necessari e ineludibili. È stato altresì richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021, secondo cui l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso la sovracompensazione economica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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