Quota retributiva pensione sistema misto personale militare aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. III App. n. 37 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando per ogni anno utile l’aliquota di rendimento del 2,44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. L’applicazione della quota non dipende più dalla distinzione tra anzianità inferiore o superiore ai quindici anni, non assumendo più alcun peso il criterio under/over 15 per effetto dell’entrata in vigore della riforma previdenziale. Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado che abbia riconosciuto il diritto dell’interessato alla riliquidazione secondo tale coefficiente.
Il Fatto
La sentenza di primo grado della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia aveva riconosciuto all’odierno appellato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, applicando sulla quota calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con i conseguenti interessi legali e la rivalutazione monetaria sui maggiori ratei.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. L’appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in via subordinata, l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. La causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del regime misto e la corretta applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Il Collegio richiama l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che con la sentenza n. 1/2021/QM hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità, e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Con le successive ordinanze n. 5 del 1° giugno 2021 e n. 25 dell’11 giugno 2021 le Sezioni riunite sono state nuovamente investite in sede nomofilattica per il calcolo della quota retributiva in favore del personale militare cessato con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni.
In tale sede le Sezioni riunite, dopo aver precisato che per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni, hanno affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il Collegio aderisce a tale indirizzo e riconosce all’appellato il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione calcolata con il sistema retributivo e maturata al 31 dicembre 1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.
La sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione sugli arretrati, sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria, deve dunque essere riformata nei termini del principio enunciato dalle Sezioni riunite. In considerazione del parziale accoglimento dell’appello, il Collegio dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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