La destinazione effettiva prevale sul mero deposito ai fini end of waste (Cons. Stato n. 5923 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006, il requisito della destinazione a scopi specifici non richiede l’utilizzo immediato del materiale, ma la dimostrazione, anche per il tramite di indici rivelatori, della sua effettiva destinazione al riutilizzo. La qualificazione come end of waste dipende da valutazioni di ordine sostanziale e non dalla circostanza che siano state violate le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, né dal ridotto superamento dei limiti quantitativi autorizzati, che non comporta di per sé la qualifica di rifiuto dell’intero materiale interessato. Il materiale alienato a terzi per un impiego produttivo documentato da contratto e da certificati di analisi non integra la volontà di disfarsi dello stesso.

Il Fatto

Una società era stata autorizzata dalla Provincia all’esercizio delle operazioni di recupero (R5) di terre e rocce non pericolose presso una cava. Il materiale risultante, divenuto end of waste, era commercializzabile e veniva venduto a un’altra società, che lo rivendeva a sua volta a due ulteriori operatori, i quali non asportavano integralmente quanto acquistato. Alla scadenza dell’autorizzazione, riqualificato il materiale residuo quale rifiuto, la Provincia ordinava il ripristino dell’area e avviava l’escussione della polizza fideiussoria.

La società acquirente impugnava gli atti dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, unitamente al risarcimento del danno; il giudice di primo grado respingeva i ricorsi riuniti, qualificando il materiale come rifiuto. La società proponeva appello, deducendo la violazione della disciplina end of waste sotto il profilo della destinazione e della incidenza delle prescrizioni autorizzatorie.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce le quattro condizioni cumulative richieste dall’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006: destinazione a scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute. Il punto decisivo è il primo.

Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, il requisito della certezza dell’utilizzo risulta integrato: agli atti è allegato un contratto con cui il materiale argilloso è venduto a due società acquirenti, in parti uguali, per l’allestimento delle rispettive discariche, con impegno a corrispondere un corrispettivo per tonnellata. Il contratto attesta per tabulas la destinazione al riutilizzo e quindi l’assenza della volontà di disfarsi del materiale. Gli enti resistenti contestano il dato in modo generico, senza indicazioni sul non riutilizzo.

Il Collegio richiama le linee guida SNPA n. 23 del 2020 e la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 7619 del 2017, secondo cui la certezza dell’utilizzo può essere dimostrata tramite indici rivelatori, valorizzando la valutazione prognostica sul successivo impiego, non l’utilizzo immediato. I certificati di analisi acquisiti in istruttoria confermano la compatibilità tecnica del materiale per lo scopo indicato.

Quanto alla violazione delle prescrizioni, la Corte esclude che la qualifica dipenda da profili autorizzatori, di natura formale, o dal superamento quantitativo di sole 6.000 tonnellate rispetto al totale, ove il processo di recupero era già concluso e il materiale ceduto prima della scadenza. L’appello è pertanto accolto in parte e, in riforma, i provvedimenti impugnati sono annullati.

Il terzo motivo, di natura risarcitoria, è respinto: la commercializzabilità del materiale esclude il danno lamentato, mentre il danno all’immagine e i costi di smaltimento restano privi di prova. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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